Dal 3 giugno 2026 entra ufficialmente in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi. Una data che sta generando molti dubbi tra professionisti e professioniste del settore energetico perché introduce una distinzione importante tra la redazione dell’APE e quella della Relazione Tecnica ex Legge 10.
Molti tecnici tendono a pensare che i due documenti seguano sempre la stessa normativa. In realtà non è così. E proprio nei prossimi mesi sarà fondamentale comprendere quale riferimento normativo utilizzare per evitare errori progettuali o contestazioni.
APE: conta la data di emissione
Per gli Attestati di Prestazione Energetica la regola è semplice.
L’APE deve essere sempre redatto utilizzando la normativa vigente nel giorno in cui viene emesso.
Questo significa che:
- un APE emesso il 2 giugno 2026 seguirà ancora il precedente Decreto Requisiti Minimi;
- un APE emesso dal 3 giugno 2026 in avanti dovrà essere redatto secondo il nuovo Decreto Requisiti Minimi.
Non importa quando è stato costruito l’edificio, quando è stato richiesto il titolo edilizio o quando sono stati eseguiti i lavori. L’unico elemento che conta è la data di emissione del certificato.
Di conseguenza, dal 3 giugno 2026 tutte le nuove certificazioni energetiche dovranno rispettare le nuove regole previste dal decreto.
Legge 10: conta la data del titolo edilizio
La logica della Relazione Tecnica ex Legge 10 è diversa.
In questo caso la normativa applicabile è quella in vigore alla data di richiesta del titolo edilizio.
Se il permesso di costruire, la SCIA o altro titolo abilitativo è stato richiesto prima del 3 giugno 2026, il progetto può continuare a seguire le regole precedenti anche se la relazione viene redatta o aggiornata successivamente.
Al contrario, per i titoli edilizi richiesti dal 3 giugno 2026 in avanti sarà necessario applicare il nuovo Decreto Requisiti Minimi.
Questa impostazione non è una novità: è il principio che da sempre governa l’applicazione delle verifiche energetiche di progetto e garantisce la continuità normativa durante l’iter autorizzativo.
Un esempio pratico
Immaginiamo un edificio con SCIA presentata il 15 maggio 2026.
In questo caso:
- la Relazione Tecnica può essere sviluppata secondo il precedente Decreto Requisiti Minimi;
- l’APE finale emesso a lavori conclusi nel 2027 dovrà invece essere redatto con il nuovo Decreto Requisiti Minimi.
È quindi possibile che sullo stesso edificio convivano una Legge 10 elaborata con le vecchie regole e un APE redatto con le nuove.
Si tratta di una situazione del tutto corretta dal punto di vista normativo.
Perché questa differenza?
La ragione è legata alla funzione dei due documenti.
La Legge 10 è un documento di progetto e deve rispettare le regole esistenti nel momento in cui il progetto viene autorizzato.
L’APE, invece, fotografa le prestazioni energetiche dell’edificio nel momento in cui viene certificato. Per questo motivo deve sempre utilizzare il quadro normativo più aggiornato disponibile.
Cosa devono fare i professionisti
Nei prossimi mesi sarà fondamentale verificare attentamente:
- la data di richiesta del titolo edilizio;
- la data di emissione dell’APE;
- il corretto riferimento normativo da utilizzare per ciascun documento.
Confondere i due aspetti potrebbe portare a verifiche errate, incongruenze documentali e contestazioni durante i controlli.
Per questo motivo i software di calcolo energetico dovranno gestire correttamente il periodo transitorio e consentire al professionista di applicare la normativa corretta in funzione del tipo di elaborato e della relativa data di riferimento.
Hai domande? Non sai se hai compreso tutto il contesto?