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Libretto di Impianto Termico: quando è Obbligatorio

Il libretto di impianto termico è obbligatorio per ogni impianto fisso destinato al riscaldamento, al raffrescamento o alla produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dalla sua potenza. Questa regola vale dall'11 giugno 2020, data…

Il libretto di impianto termico è obbligatorio per ogni impianto fisso destinato al riscaldamento, al raffrescamento o alla produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dalla sua potenza. Questa regola vale dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del D.Lgs. 48/2020, che ha eliminato la precedente soglia minima di 5 kW. Restano esclusi solo gli apparecchi mobili (es. termoventilatori) e gli scaldabagni/boiler dedicati esclusivamente all’acqua calda sanitaria di una singola unità abitativa.

In questa guida trovi il quadro completo aggiornato al 21 luglio 2026: cosa dice la legge, quali impianti sono coinvolti, quando scatta anche l’obbligo di controllo periodico, e una scheda riassuntiva scaricabile con tutti i casi pratici.

Guida al libretto di impianto termico obbligatorio

Cos’è il libretto di impianto termico

Il libretto di impianto è il documento che accompagna un impianto termico per tutta la sua vita utile. Contiene i dati tecnici del generatore, lo storico degli interventi di manutenzione e dei controlli di efficienza energetica, e il codice catastale attribuito dal catasto regionale degli impianti termici (denominato CIT, CURIT o similmente a seconda della Regione).

Senza libretto aggiornato, un impianto non è a norma. Le conseguenze pratiche più immediate sono due: l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) scade il 31 dicembre dell’anno successivo alla redazione se il libretto non è in regola, e le compagnie assicurative possono rifiutare un risarcimento in caso di sinistro collegato a un impianto privo di libretto.

Quali impianti richiedono il libretto obbligatorio: la regola dopo il D.Lgs. 48/2020

Fino al 2020 un impianto era soggetto a libretto solo sopra i 5 kW di potenza al focolare. Il D.Lgs. 48/2020 (attuazione della direttiva UE 2018/844, art. 3 comma 1 lett. c, che modifica l’art. 2 comma 1 lett. l-tricies del D.Lgs. 192/2005) ha eliminato questa soglia dalla definizione di “impianto termico”. Da allora contano solo due condizioni:

  1. l’impianto è fisso (non un apparecchio mobile);
  2. è destinato alla climatizzazione invernale o estiva e/o alla produzione di acqua calda sanitaria.

Esclusione unica rimasta: i sistemi dedicati esclusivamente all’ACS di una singola unità immobiliare residenziale (scaldabagno, boiler).

Impianti soggetti a libretto (sì, indipendentemente dalla potenza)

  • Caldaie a gas, GPL, gasolio, autonome o centralizzate
  • Pompe di calore per climatizzazione
  • Stufe a pellet/legna, termocamini, termocucine fisse
  • Condizionatori/split per climatizzazione estiva
  • Sottostazioni di teleriscaldamento/teleraffrescamento
  • Impianti centralizzati condominiali
  • Cogeneratori
  • Generatori d’aria calda per uso non residenziale

Impianti esclusi dal libretto

  • Scaldabagni e boiler per ACS di singola unità residenziale
  • Apparecchi mobili (stufette elettriche, termoventilatori)
  • Pannelli solari termici privi di generatore ausiliario proprio
  • Impianti di processo industriale non destinati al comfort degli ambienti

Libretto, catasto e controllo periodico: tre obblighi distinti

Un errore frequente è confondere il libretto con l’insieme dei controlli richiesti dalla legge. Sono in realtà tre livelli separati:

ObbligoSoglia di potenzaRiferimento normativo
Manutenzione ordinariaNessunaArt. 7, DPR 74/2013
Libretto e accatastamentoNessuna (dal 2020)D.Lgs. 48/2020
Controllo periodico di efficienza energeticaSì: 10 kW (riscaldamento) / 12 kW (raffrescamento, pompe di calore)Art. 8 e Allegato A, DPR 74/2013

Punto chiave: la soglia di potenza non è sparita dal sistema, si è solo spostata. Non riguarda più l’obbligo del libretto, ma resta pienamente in vigore per il controllo periodico di efficienza energetica, con cadenze che vanno da 1 a 4 anni a seconda di combustibile e potenza.

Il caso del teleriscaldamento

Un impianto allacciato al teleriscaldamento richiede il libretto? Sì. Anche se non c’è un generatore proprio, lo scambiatore di calore della sottostazione è equiparato per legge a un impianto termico (DPR 74/2013 e DM 10/02/2014) e richiede libretto e, sopra i 10 kW, anche il rapporto di controllo periodico.

Una riforma in corso: cosa può cambiare

Il quadro descritto è quello in vigore al 21 luglio 2026. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sta però elaborando una bozza di nuovo decreto, sostitutivo del DPR 74/2013, che prevederebbe controlli prevalentemente documentali per gli impianti sotto i 70 kW e l’uscita dal catasto dei generatori fino a 10 kW. La bozza non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale: fino alla sua entrata in vigore restano validi gli obblighi qui descritti.

Domande frequenti

Serve il libretto anche per una stufa a pellet piccola, sotto i 5 kW? Sì. Dal D.Lgs. 48/2020 la soglia di potenza non esiste più: conta solo che sia un impianto fisso di climatizzazione.

Una pompa di calore usata solo per l’acqua calda sanitaria di un appartamento ha bisogno del libretto? No, è assimilata a uno scaldabagno ed è esclusa dalla definizione di impianto termico, indipendentemente dalla potenza.

Chi compila il libretto di impianto? Alla prima installazione, l’installatore. Per impianti esistenti, il primo tecnico abilitato che effettua un intervento di manutenzione utile. La responsabilità di conservarlo e aggiornarlo è del responsabile dell’impianto (proprietario, occupante o amministratore di condominio).

Cosa succede se manca il libretto? È un’irregolarità sanzionabile (fino a 3.000 € nei casi più gravi), incide sulla validità dell’APE e può compromettere il rimborso assicurativo in caso di sinistro.

Scarica la scheda riassuntiva completa

Per verificare in un colpo d’occhio se un impianto specifico richiede libretto, accatastamento e/o controllo periodico, con soglie, cadenze e riferimenti normativi puntuali per ogni tipologia, scarica la scheda riassuntiva:

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L’autrice

Annachiara Castagna

Ingegnera edile specializzata in efficienza energetica, normativa tecnica e innovazione digitale. Da oltre quindici anni traduco la complessità normativa in conoscenza, metodo e strumenti operativi per professionisti e professioniste.

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