Uno degli errori più frequenti nella redazione degli Attestati di Prestazione Energetica APE riguarda la distinzione tra edifici residenziali e non residenziali.
I Decreti individuano la categoria E.1 come quella dedicata agli edifici residenziali. In realtà, ai fini dell’APE questa interpretazione è limitata.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito espressamente quali categorie devono essere considerate residenziali e quali invece appartengono al settore non residenziale.
La distinzione non è soltanto terminologica. Influisce direttamente sui servizi energetici che devono essere valutati nell’APE e quindi sul calcolo della prestazione energetica.
Cosa dice il DM 26 giugno 2015
Il DM 26 giugno 2015 individua la categoria E.1 dedicata agli edifici destinati ad abitazione.
Questa categoria comprende però tre sottocategorie differenti:
| Categoria | Destinazione | Ai fini APE |
|---|---|---|
| E.1(1) | Abitazioni permanenti | Residenziale |
| E.1(2) | Abitazioni per vacanze, weekend e uso saltuario | Residenziale |
| E.1(3) | Alberghi, pensioni e attività similari | Non residenziale |
Accanto a queste esiste anche:
E.1(1) (bis)
- collegi
- convitti
- caserme
- case di pena
Anche queste strutture devono essere considerate non residenziali. Il Che significa che andranno calcolati per queste strutture anche i servizi di illuminazione e trasporto.
Eppure giurerei di non aver visto esattamente tutte le caratteristiche nella norma di illuminazione… e così spesso quello che sembra scontato si fa dubbio.
Il chiarimento del MASE
Con una specifica FAQ pubblicata sul proprio portale, il MASE ha precisato che, ai fini della compilazione dell’APE, sono considerati residenziali esclusivamente:
- E.1(1): abitazioni utilizzate come residenza continuativa;
- E.1(2): abitazioni ad occupazione saltuaria, come seconde case e case vacanza.
Al contrario, devono essere trattati come edifici non residenziali:
- alberghi;
- pensioni;
- residence assimilabili;
- collegi;
- convitti;
- caserme;
- case di pena.
Questa precisazione elimina molti dubbi interpretativi che negli anni hanno portato a compilazioni non uniformi.
Perché è importante questa distinzione
La classificazione dell’edificio determina quali servizi energetici devono essere considerati nella prestazione energetica.
Per gli edifici non residenziali entrano infatti in gioco servizi che normalmente non sono presenti negli edifici abitativi.
Il chiarimento ministeriale ricorda infatti che alberghi, pensioni e attività assimilabili appartengono al settore terziario e, di conseguenza, devono essere valutati anche i servizi di:
- illuminazione;
- trasporto di persone o cose.
Si tratta di una differenza sostanziale nel calcolo dell’APE.
E i collegi e le caserme?
Il decreto prevede espressamente l’obbligo di determinare l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione negli alberghi.
Per collegi, convitti, caserme e case di pena il decreto non lo afferma in modo esplicito.
Il MASE osserva però che queste strutture appartengono anch’esse al comparto non residenziale e che, per analogia, devono essere considerate allo stesso modo anche per quanto riguarda il servizio di trasporto.
È quindi un’interpretazione ufficiale che rende uniforme il comportamento da adottare nella redazione dell’APE.
Gli errori più frequenti
Nella pratica professionale capita spesso di:
- trattare un albergo come edificio residenziale;
- non considerare l’illuminazione negli edifici del settore terziario;
- dimenticare il servizio di trasporto quando presente;
- ritenere che la categoria E.1 sia sempre sinonimo di edificio residenziale.
Sono errori che possono compromettere la corretta determinazione della prestazione energetica.
In sintesi
Non tutti gli edifici appartenenti alla categoria E.1 sono residenziali.
Ai fini della certificazione energetica sono residenziali soltanto le abitazioni permanenti e quelle ad occupazione saltuaria.
Alberghi, pensioni, collegi, convitti, caserme e case di pena devono invece essere trattati come edifici non residenziali, con tutte le conseguenze che questo comporta nella valutazione dei servizi energetici e nel calcolo dell’APE.
Per questo motivo è importante fare sempre riferimento ai chiarimenti ufficiali del MASE oltre che al testo del DM 26 giugno 2015.
Cosa scaricare
👉 Se lavori con gli Attestati di Prestazione Energetica, potrebbe interessarti anche la Checklist operativa per il sopralluogo APE, pensata per aiutare professionisti e professioniste a raccogliere tutti i dati necessari prima di iniziare il calcolo.
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