Dal 3 giugno 2026 è in vigore il D.M. 28 ottobre 2025, il cosiddetto Decreto Requisiti Minimi aggiornato, che modifica il D.M. 26 giugno 2015 introducendo nuove metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, una disciplina più articolata dei ponti termici, requisiti aggiornati per gli impianti, obblighi sui sistemi BACS e prescrizioni per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Il decreto è uno strumento attuativo della direttiva EPBD III (Direttiva 2018/844/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 48/2020). Attenzione! Non è il recepimento della nuova direttiva EPBD IV “Case Green” (2024/1275/UE), che l’Italia non ha ancora trasposizione in legge nazionale.
La domanda pratica che si pongono progettisti, termotecnici e certificatori energetici è una sola: il decreto si applica uguale in tutte le regioni? La risposta è: dipende.
Perché il quadro regionale è diverso da regione a regione
In Italia la certificazione energetica degli edifici è materia a competenza concorrente: le regioni possono dotarsi di proprie norme, purché non contrastino con il quadro nazionale. Alcune come Lombardia ed Emilia-Romagna, hanno sempre avuto una normativa regionale propria, più dettagliata e talvolta più ambiziosa rispetto al minimo nazionale. Altre come la Liguria, che ha abbandonato il proprio software CELESTE a inizio 2025, hanno progressivamente fatto convergenza sulla normativa nazionale.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, le regioni dotate di normativa propria devono aggiornare i loro atti per allinearsi. Chi lo ha già fatto? Ad oggi, tre: Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna.
Valle d’Aosta: d.G.r. n. 600 del 29 maggio 2026
La Valle d’Aosta ha scelto l’approccio più netto: con la delibera di Giunta regionale n. 600 del 29 maggio 2026 ha revocato integralmente la precedente d.G.r. 272/2016, che fino a quel momento disciplinava a livello regionale i requisiti minimi di prestazione energetica, le prescrizioni specifiche degli edifici e le relative metodologie di calcolo.
Dal 3 giugno 2026 si applicano direttamente le metodologie, i requisiti minimi e le prescrizioni del D.M. 28 ottobre 2025, senza disposizioni regionali aggiuntive.
Per i professionisti che operano in Valle d’Aosta questo significa una semplificazione: non c’è più una doppia normativa da conciliare. Rimane però un aspetto da verificare: le pratiche con titolo abilitativo richiesto prima del 3 giugno 2026 continuano a essere redatte in conformità alla d.G.r. 272/2016 previgente.
Lombardia: D.d.u.o. n. 6437 del 15 maggio 2026
La Lombardia ha aggiornato il proprio Testo Unico regionale sull’efficienza energetica con il Decreto dirigenziale n. 6437 del 15 maggio 2026. Il provvedimento recepisce contestualmente tre livelli normativi:
- i nuovi requisiti minimi previsti dal D.M. 28 ottobre 2025;
- le modifiche al D.Lgs. 199/2021 introdotte dal D.Lgs. 5/2026 in materia di fonti rinnovabili (FER);
- la D.G.R. n. 6153 dell’11 maggio 2026 in materia di obblighi FER, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027.
Per chi lavora in Lombardia, il riferimento operativo per APE e relazioni tecniche ex Legge 10 è ora questo nuovo Testo Unico. È importante anche verificare l’aggiornamento del software di calcolo utilizzato: il sistema regionale CENED dovrà essere adeguato ai nuovi modelli di calcolo e ai nuovi schemi documentali.
Emilia-Romagna: D.G.R. n. 792 del 25 maggio 2026
L’Emilia-Romagna ha aggiornato il proprio “Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, documento che risale alla D.G.R. 967/2015 e ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, con la delibera di Giunta n. 792 del 25 maggio 2026, in vigore anch’essa dal 3 giugno.
Il provvedimento coordina la disciplina regionale con il D.M. 28 ottobre 2025 e con il D.Lgs. 5/2026 sulle FER. Da segnalare che l’Emilia-Romagna mantiene requisiti più ambiziosi rispetto al minimo nazionale su alcuni profili, tra cui l’obbligo di copertura dell’80% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione.
E le altre regioni?
Le restanti regioni italiane non hanno ancora emanato atti di recepimento regionali. In questi territori il decreto nazionale D.M. 28 ottobre 2025 si applica direttamente, senza disposizioni aggiuntive a livello regionale.
Un caso a parte riguarda le province autonome di Bolzano e Trento, che per statuto mantengono una disciplina energetica del tutto indipendente. Bolzano in particolare adotta il sistema CasaClima, storicamente più restrittivo del quadro nazionale. I loro aggiornamenti seguono percorsi autonomi e non sono inquadrabili come “recepimento” del decreto nazionale.
Cosa verificare subito se sei un professionista
Se operi in Valle d’Aosta, Lombardia o Emilia-Romagna, ci sono alcune verifiche operative immediate:
- controlla che il software di calcolo che utilizzi sia aggiornato alla normativa regionale vigente (non solo al decreto nazionale);
- per le pratiche con titolo abilitativo richiesto prima del 3 giugno 2026, verifica quale normativa si applica in Valle d’Aosta e Lombardia le disposizioni transitorie sono esplicite;
- in Emilia-Romagna, attenzione agli obiettivi FER regionali, che rimangono più stringenti del minimo nazionale.
Se operi in una delle altre regioni, si applica direttamente il D.M. 28 ottobre 2025. Nessun atto regionale aggiuntivo è necessario per ora, ma è probabile che nei prossimi mesi altre regioni si adeguino con propri provvedimenti.
Sei in una particolare regione e hai qualche dubbio?
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