Requisiti Minimi

Rifaccio l’intonaco: è obbligatoria la Legge 10?

Rifare l'intonaco di una facciata può sembrare un intervento puramente edilizio. Ma quando la superficie interessata supera una determinata soglia, entrano in gioco anche gli obblighi di prestazione energetica dell'edificio. La percentuale da ricordare…

Rifare l’intonaco di una facciata può sembrare un intervento puramente edilizio.

Ma quando la superficie interessata supera una determinata soglia, entrano in gioco anche gli obblighi di prestazione energetica dell’edificio.

La percentuale da ricordare è il 10%.

Attenzione, però: non è il 10% della facciata sulla quale stiamo intervenendo.

È il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Superare questa soglia può significare dover verificare la trasmittanza della parete, intervenire sull’isolamento termico e predisporre la relazione tecnica prevista dalla normativa energetica, comunemente chiamata Legge 10.

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Cosa prevede la normativa per il rifacimento dell’intonaco?

Il riferimento è il DM 28 ottobre 2025 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, in vigore dal 3 giugno 2026.

Il decreto prevede un’esclusione specifica per gli interventi che riguardano esclusivamente:

  • strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico;
  • porzioni di intonaco che interessano una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Questa precisazione è fondamentale.

Se rifaccio una piccola porzione di intonaco e rimango sotto la soglia prevista, l’intervento può beneficiare dell’esclusione.

Se raggiungo o supero quella soglia, invece, l’esclusione non è più applicabile.

Da quel momento l’intervento deve essere correttamente inquadrato ai fini energetici e devono essere applicati i requisiti previsti per la categoria di intervento nella quale ricade.

Il 10% si calcola sulla facciata?

No.

Questo è probabilmente l’equivoco più importante da evitare.

La normativa non parla del 10% della singola facciata, né del 10% della superficie di intonaco esistente.

Il riferimento è la:

superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Si considera quindi l’involucro che delimita il volume climatizzato verso l’esterno, il terreno o ambienti non climatizzati, secondo le definizioni e le regole previste dalla normativa.

Un esempio

Supponiamo che un edificio abbia una superficie disperdente lorda complessiva pari a:

1.000 m²

e che si debba rifare l’intonaco di una porzione di facciata.

Se intervengo su:

80 m² → 8%

sono sotto la soglia del 10%.

Se invece intervengo su:

150 m² → 15%

ho superato la soglia.

Non posso quindi utilizzare l’esclusione prevista per il rifacimento di porzioni limitate di intonaco.

Se supero il 10% devo isolare la parete?

Questa è la conseguenza tecnica più importante.

Superare il 10% significa che viene meno l’esclusione prevista per il semplice rifacimento dell’intonaco e diventano applicabili i requisiti energetici pertinenti alla struttura interessata dall’intervento.

Se l’intervento viene classificato come riqualificazione energetica, devono quindi essere effettuate le verifiche previste per i componenti dell’involucro oggetto di intervento.

Tra queste assume particolare importanza la verifica della trasmittanza termica U della struttura.

La parete, nello stato risultante dall’intervento, deve rispettare il valore limite previsto dalla normativa per la zona climatica e per la specifica tipologia di componente.

E qui emerge la conseguenza pratica.

Una parete esistente non isolata difficilmente raggiunge i valori di trasmittanza richiesti semplicemente applicando un nuovo intonaco.

Di conseguenza, per rispettare il requisito può diventare necessario prevedere un intervento di isolamento termico.

Può trattarsi, a seconda del progetto e delle condizioni dell’edificio, di isolamento dall’esterno, dall’interno o di altre soluzioni tecnicamente idonee.

Quindi:

non è la soglia del 10% che prescrive direttamente il cappotto.

La soglia fa venir meno l’esclusione; l’applicazione dei requisiti energetici porta alla verifica della struttura e il rispetto della trasmittanza limite può rendere necessario l’isolamento.

È una distinzione normativa importante.

Rifacimento dell’intonaco oltre il 10%: serve la Legge 10?

Quando l’intervento rientra nel campo di applicazione dei requisiti minimi, il progettista deve effettuare le verifiche energetiche previste dalla normativa.

Il DM 28 ottobre 2025 stabilisce che i calcoli e le verifiche previsti dal decreto siano inseriti nella relazione tecnica di progetto prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005, la relazione che chiamiamo Legge 10.

Non bisogna quindi ragionare semplicemente così:

“Sto rifacendo l’intonaco, quindi la Legge 10 non serve.”

La domanda corretta è:

“Quanto intonaco sto rifacendo rispetto alla superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e in quale categoria energetica ricade l’intervento?”

E se supero il 25%?

Il 10% non è l’unica percentuale da controllare.

Quando si interviene sull’involucro edilizio occorre verificare anche la soglia del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

In termini generali:

meno del 10%
può operare l’esclusione prevista per il rifacimento di porzioni di intonaco;

dal 10% fino al 25%
l’intervento può ricadere nella riqualificazione energetica, con applicazione dei requisiti pertinenti alle strutture interessate;

oltre il 25%
si entra nel campo delle ristrutturazioni importanti, con un quadro di verifiche più articolato.

La classificazione precisa deve comunque essere effettuata considerando l’intervento nel suo complesso e non soltanto la lavorazione sulla facciata.

Attenzione: rifare l’intonaco non è sempre un intervento “solo estetico”

È probabilmente questo il passaggio più importante.

Dal punto di vista edilizio possiamo pensare di stare semplicemente rifacendo una facciata.

Dal punto di vista energetico, invece, l’estensione dell’intervento può cambiare completamente il quadro degli obblighi.

Prima di progettare il rifacimento dell’intonaco è quindi opportuno verificare:

  1. qual è la superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  2. quanti metri quadrati di intonaco vengono effettivamente interessati;
  3. quale percentuale rappresentano rispetto alla superficie disperdente;
  4. se è applicabile l’esclusione prevista sotto il 10%;
  5. quale sia la corretta classificazione energetica dell’intervento;
  6. quali requisiti debba rispettare la struttura interessata;
  7. se sia necessario intervenire sull’isolamento termico;
  8. quali verifiche debbano essere riportate nella relazione tecnica.

In sintesi: quando rifaccio l’intonaco devo fare la Legge 10?

Se il rifacimento riguarda una porzione di intonaco inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, la normativa prevede una specifica esclusione dai requisiti minimi.

Se la superficie raggiunge o supera il 10%, l’esclusione viene meno: occorre inquadrare energeticamente l’intervento, verificare i requisiti applicabili alla struttura interessata e predisporre la relativa documentazione tecnica quando prevista.

E se la parete esistente non rispetta la trasmittanza richiesta?

Il semplice nuovo intonaco potrebbe non bastare.

A quel punto il progetto deve affrontare anche il tema dell’isolamento termico.

Per questo, prima ancora di scegliere come rifare una facciata, vale la pena fare un calcolo molto semplice:

quella superficie rappresenta più o meno del 10% della superficie disperdente dell’edificio?

Legge 10: gli adempimenti cambiano in base all’intervento

L’obbligo della relazione tecnica non va valutato soltanto in base al fatto che si stia intervenendo sull’involucro, ma considerando la tipologia e l’estensione dell’intervento.

Lo abbiamo visto, ad esempio, nel caso della sostituzione dei serramenti, per la quale il nuovo Decreto Requisiti Minimi prevede specifiche modalità semplificate di compilazione della relazione tecnica e, in determinate condizioni, la possibilità di sostituirla con una dichiarazione dell’impresa esecutrice.

Cambio serramenti: serve la Legge 10?

Nel caso del rifacimento dell’intonaco, invece, il primo dato da verificare è proprio l’estensione della superficie interessata rispetto alla superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.


Hai un intervento sull’involucro e non sai quali verifiche sono obbligatorie?

La classificazione dell’intervento è il primo passaggio per capire quali requisiti energetici applicare, quali verifiche effettuare e quale documentazione predisporre.

Se devi valutare un caso concreto, rifacimento di una facciata, isolamento, sostituzione dei serramenti o un intervento più articolato sull’involucro, posso affiancarti con una consulenza tecnica dedicata.

Analizziamo l’intervento, individuiamo il corretto inquadramento normativo e definiamo gli adempimenti necessari.

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Annachiara Castagna
L’autrice

Annachiara Castagna

Ingegnera edile specializzata in efficienza energetica, normativa tecnica e innovazione digitale. Da oltre quindici anni traduco la complessità normativa in conoscenza, metodo e strumenti operativi per professionisti e professioniste.

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