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Cambio serramenti: serve la Legge 10?

Devo sostituire le finestre di un appartamento. Serve la Legge 10? È una delle domande più frequenti quando si interviene su un edificio esistente. E viene spontaneo pensare che, trattandosi “solo” della sostituzione delle…

Devo sostituire le finestre di un appartamento. Serve la Legge 10?

È una delle domande più frequenti quando si interviene su un edificio esistente. E viene spontaneo pensare che, trattandosi “solo” della sostituzione delle finestre, non sia necessaria alcuna relazione energetica.

In realtà la risposta corretta è: dipende da come si classifica l’intervento e dalle sue caratteristiche.

Dal 3 giugno 2026 il riferimento nazionale è il nuovo Decreto Requisiti Minimi, DM 28 ottobre 2025, che prevede specifiche semplificazioni per la mera sostituzione dei serramenti nell’ambito di una riqualificazione energetica.

In alcuni casi la relazione tecnica può essere compilata solo parzialmente. In altri, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto, può essere sostituita dalla dichiarazione dell’impresa esecutrice accompagnata dalla documentazione del fabbricante.

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Prima domanda: come si classifica l’intervento?

Prima di stabilire se serva o meno la cosiddetta Legge 10, dobbiamo fare un passaggio precedente: classificare correttamente l’intervento dal punto di vista energetico.

La sostituzione dei serramenti interessa infatti l’involucro dell’edificio.

Potremmo dire:

“Cambio le finestre, quindi è una riqualificazione energetica.”

Occorre però verificare l’incidenza dell’intervento sulla superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e verificare se, insieme alle eventuali altre opere previste, vengono raggiunte le soglie che determinano una diversa classificazione dell’intervento.

Per essere classificata come riqualificazione, l’intervento deve restare sotto al 25% di superficie disperdente modificata.

Questo aspetto diventa particolarmente importante quando si passa dalla sostituzione di alcuni serramenti di una singola unità immobiliare alla sostituzione di una parte consistente, o addirittura della totalità, dei serramenti di un edificio.

Cambio i serramenti di un appartamento o di tutto l’edificio: è la stessa cosa?

No.

La sostituzione di alcuni serramenti di una singola unità immobiliare può incidere in misura limitata sulla superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Se invece vengono sostituiti i serramenti dell’intero fabbricato, la superficie interessata può diventare significativa. E questo conta perché il Decreto Requisiti Minimi distingue gli interventi anche in funzione della percentuale di superficie disperdente lorda interessata.

Prima di applicare qualsiasi semplificazione relativa ai serramenti bisogna quindi seguire questo percorso:

superficie interessata → classificazione dell’intervento → requisiti energetici → relazione tecnica → eventuale semplificazione

La disposizione specifica sulla mera sostituzione dei serramenti che vedremo tra poco è infatti riferita espressamente alla riqualificazione energetica.

Cambio serramenti in una riqualificazione energetica: cosa prevede il nuovo Decreto Requisiti Minimi?

Una volta verificato che l’intervento ricade nella riqualificazione energetica e che si tratta della mera sostituzione dei serramenti, possiamo arrivare alla relazione tecnica.

Il nuovo Decreto Requisiti Minimi dedica alla questione una disposizione specifica al § 2.2 dell’Allegato 1.

Il punto 4 stabilisce:

«Nel caso di riqualificazione energetica ove si preveda la mera sostituzione dei serramenti, la relazione tecnica può essere compilata in modo parziale»

Questa frase è importante.

Il decreto non stabilisce semplicemente che per la sostituzione dei serramenti la Legge 10 non serve.

Stabilisce innanzitutto che, in questa specifica situazione, la relazione tecnica può essere compilata in modo parziale, limitandola alle informazioni e alle verifiche individuate dal decreto.

Cosa deve contenere la relazione tecnica parziale per la sostituzione dei serramenti?

Il § 2.2, punto 4, individua espressamente le informazioni da riportare.

La relazione deve riguardare:

  • la permeabilità all’aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;
  • il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura rispetto ai valori limite della Tabella 4 dell’Appendice B dell’Allegato 1;
  • la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;
  • la verifica del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, rispetto ai valori limite previsti dalla Tabella 8, con l’eccezione prevista per la categoria E.8.

Quando per il cambio dei serramenti la relazione tecnica può essere sostituita?

Arriviamo al passaggio probabilmente più interessante.

Il successivo § 2.2, punto 5, stabilisce che, nel caso di riqualificazione energetica:

«in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale, la relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice»

Questa è la disposizione che consente, nelle condizioni espressamente previste dal decreto, di sostituire la relazione tecnica.

Ma attenzione: non significa che non ci siano più requisiti energetici da rispettare o documenti da produrre.

Cosa serve al posto della Legge 10?

La dichiarazione dell’impresa esecutrice deve attestare la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti.

A questa deve essere allegata la documentazione relativa alla marcatura CE dei serramenti di nuova fornitura, predisposta dal fabbricante secondo il Regolamento (UE) n. 305/2011.

La documentazione deve obbligatoriamente riportare:

  • la trasmittanza termica dei nuovi serramenti;
  • la permeabilità all’aria;
  • il valore del fattore di trasmissione solare totale.

Il decreto introduce inoltre una semplificazione specifica in presenza di chiusure oscuranti: in questo caso il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato quando si considera automaticamente soddisfatta la relativa verifica rispetto ai valori limite della Tabella 8, fatta salva l’eccezione prevista per la categoria E.8.

Il concetto da ricordare è quindi questo:

La possibilità di sostituire la relazione tecnica non elimina le verifiche energetiche. Cambia la documentazione con cui il rispetto dei requisiti viene attestato.

Quindi, se cambio solo le finestre di un appartamento serve la Legge 10?

Non possiamo rispondere correttamente guardando soltanto al numero delle finestre.

Se la sostituzione dei serramenti della singola unità immobiliare si configura come riqualificazione energetica (meno del 25% di sup disperdente), il nuovo Decreto Requisiti Minimi consente innanzitutto di predisporre la relazione tecnica in forma parziale.

Quando ricorrono anche le condizioni previste dal § 2.2, punto 5, la relazione tecnica può essere sostituita dalla dichiarazione dell’impresa esecutrice e dalla documentazione relativa alla marcatura CE predisposta dal fabbricante.

E se cambio tutti i serramenti di un condominio?

Qui bisogna prestare ancora più attenzione.

Il fatto che le opere riguardino esclusivamente i serramenti non significa automaticamente che l’intervento debba essere classificato come una semplice riqualificazione energetica.

Quando l’intervento interessa una parte consistente dell’edificio, bisogna verificare l’incidenza sulla superficie disperdente lorda complessiva e considerare anche le altre eventuali opere energetiche eseguite contestualmente.

Se vengono raggiunte le condizioni previste per una ristrutturazione importante, cambia l’inquadramento dell’intervento e non possiamo applicare automaticamente la semplificazione prevista dal § 2.2, punti 4 e 5, per la mera sostituzione dei serramenti nell’ambito della riqualificazione energetica.

Questo è il passaggio che spesso viene saltato:

prima classifico l’intervento, poi stabilisco quali verifiche e quale relazione tecnica sono necessarie.

Cambio serramenti e Legge 10: la risposta in breve

Possiamo quindi riassumere così.

CasoCosa fare
Sostituzione dei serramentiPrima verificare la classificazione energetica dell’intervento
Mera sostituzione nell’ambito di una riqualificazione energeticaLa relazione tecnica può essere compilata in modo parziale
Ricorrono anche le condizioni del § 2.2, punto 5La relazione tecnica può essere sostituita dalla dichiarazione dell’impresa esecutrice + documentazione CE prevista dal decreto
Intervento che raggiunge le condizioni di una ristrutturazione importanteOccorre applicare requisiti e adempimenti propri della relativa classificazione

Quindi alla domanda:

“Cambio serramenti: serve la Legge 10?”

la risposta più corretta è:

non necessariamente nella sua forma ordinaria.

Prima bisogna classificare l’intervento. Se si tratta di una riqualificazione energetica con mera sostituzione dei serramenti, il nuovo Decreto Requisiti Minimi prevede la compilazione parziale della relazione tecnica e, nelle condizioni espressamente individuate dal § 2.2, punto 5, consente di sostituirla con la dichiarazione dell’impresa esecutrice e la documentazione CE richiesta.


Vuoi consultare direttamente il nuovo Decreto Requisiti Minimi?

Per verificare correttamente un intervento è sempre meglio partire dal testo della norma.

Ho raccolto in un approfondimento dedicato il DM 28 ottobre 2025 – nuovo Decreto Requisiti Minimi, applicabile dal 3 giugno 2026, con il testo e gli allegati da scaricare.


FAQ – Cambio serramenti e Legge 10

Per cambiare le finestre di un appartamento serve la Legge 10?

Dipende dalla classificazione dell’intervento. Se la mera sostituzione dei serramenti ricade nella riqualificazione energetica, il DM 28 ottobre 2025 prevede che la relazione tecnica possa essere compilata in forma parziale. Nelle condizioni previste dal § 2.2, punto 5, la relazione può essere sostituita dalla dichiarazione dell’impresa esecutrice accompagnata dalla documentazione CE richiesta.

Per cambiare un solo serramento serve la Legge 10?

Non è il numero di serramenti, da solo, a determinare l’adempimento. Occorre innanzitutto inquadrare correttamente l’intervento e verificare i requisiti energetici applicabili. Per la mera sostituzione dei serramenti nell’ambito di una riqualificazione energetica sono previste le semplificazioni del § 2.2 del nuovo Decreto Requisiti Minimi.

Se sostituisco tutti i serramenti del condominio posso evitare la Legge 10?

Non automaticamente. Quando vengono sostituiti i serramenti dell’intero edificio occorre verificare l’incidenza dell’intervento sulla superficie disperdente lorda complessiva e la conseguente classificazione energetica. Se l’intervento raggiunge le condizioni previste per una ristrutturazione importante, non può essere trattato automaticamente come mera sostituzione dei serramenti nell’ambito di una riqualificazione energetica.

Quando la relazione tecnica per la sostituzione dei serramenti può essere sostituita?

Il § 2.2, punto 5, del nuovo Decreto Requisiti Minimi prevede questa possibilità, nell’ambito della riqualificazione energetica, in presenza di chiusure oscuranti oppure di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale. Devono inoltre essere prodotti la dichiarazione dell’impresa esecutrice e la documentazione del fabbricante prevista dal decreto.

Se non devo presentare la relazione tecnica, devo comunque rispettare i limiti di trasmittanza?

Sì. La semplificazione documentale non elimina i requisiti energetici. I nuovi serramenti devono rispettare le prestazioni richieste dal Decreto Requisiti Minimi e devono essere disponibili le informazioni e la documentazione previste dalla norma.

Chi dichiara le caratteristiche dei nuovi serramenti?

Nei casi in cui il § 2.2, punto 5, consente di sostituire la relazione tecnica, è prevista una dichiarazione dell’impresa esecutrice accompagnata dalla documentazione relativa alla marcatura CE dei nuovi serramenti predisposta dal fabbricante, contenente le caratteristiche richieste dal decreto.


Il dubbio non è la Legge 10. È classificare correttamente l’intervento.

Riqualificazione energetica, ristrutturazione importante, sostituzione di un componente: dall’inquadramento iniziale dipendono requisiti, verifiche e documentazione da predisporre.

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Annachiara Castagna

Ingegnera edile specializzata in efficienza energetica, normativa tecnica e innovazione digitale. Da oltre quindici anni traduco la complessità normativa in conoscenza, metodo e strumenti operativi per professionisti e professioniste.

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