Le nuove indicazioni operative del MASE spiegano cosa fare quando manca il libretto di impianto, quando l’APE può essere emesso e quali sono i rischi per proprietari e per chi certifica.
“Posso fare l’APE se il proprietario non trova il libretto di impianto?”
È una delle domande che ogni certificatore energetico si è sentito rivolgere almeno una volta. E proprio su questo tema interviene uno dei primi chiarimenti contenuti nelle nuove Indicazioni agli operatori in merito all’applicazione della disciplina sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il documento, che accompagna l’entrata in vigore del nuovo Decreto Requisiti Minimi del 28 ottobre 2025, affronta diversi aspetti legati all’Attestato di Prestazione Energetica. Tra questi, uno dei più rilevanti riguarda il rapporto tra APE, libretto di impianto e controlli di efficienza energetica.
Il chiarimento del MASE: il libretto non è un dettaglio amministrativo
Per molti anni il libretto di impianto è stato considerato quasi esclusivamente un adempimento documentale. Le nuove indicazioni ministeriali, invece, rafforzano il legame tra corretta gestione dell’impianto e validità dell’APE.
Il MASE afferma infatti che emettere un APE senza allegare il libretto di impianto completo dei relativi allegati, compreso un rapporto di controllo di efficienza energetica valido, equivale a certificare una situazione che potrebbe essere in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e dal DPR 74/2013.
In altre parole, il certificatore o la certificatrice non possono limitarsi a raccogliere i dati energetici dell’edificio. Devono anche verificare che l’impianto termico sia correttamente documentato e gestito.
Cosa fare se il cliente non ha il libretto di impianto?
La risposta del Ministero è piuttosto chiara. E probabilmente doveva già essere chiara da tempo, ma in questi anni ho ricevuto numerosissime richieste su questo punto.
Il MASE afferma che: se l’impianto di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria è presente, il libretto deve esistere. Se manca, occorre provvedere alla sua redazione prima dell’emissione dell’APE.
Non solo. Il libretto deve essere corredato dalla documentazione prevista dalla normativa, inclusi i rapporti di controllo di efficienza energetica in corso di validità.
Questo significa che, nei casi in cui il proprietario non disponga della documentazione necessaria, potrebbe essere necessario coinvolgere il manutentore dell’impianto prima di procedere con la certificazione energetica.
Si tratta di un passaggio che molti professionisti e professioniste già adempiono correttamente, ma meglio ricordarlo per non avere dubbi sulle procedure operative.
Quando il rapporto di efficienza energetica può mancare?
Le indicazioni ministeriali prevedono alcune eccezioni.
Il rapporto di controllo di efficienza energetica può essere assente quando l’impianto risulta:
- dismesso;
- disattivato;
- distaccato dalla rete del gas.
Nei territori in cui è presente il catasto regionale degli impianti termici, tale situazione dovrebbe risultare formalmente registrata.
Al di fuori di questi casi, il Ministero considera necessaria la presenza di un rapporto valido.
Attenzione al codice del catasto impianti
Un altro passaggio interessante riguarda i catasti regionali degli impianti termici.
Quando il sistema regionale è operativo, nell’APE deve essere riportato il codice identificativo dell’impianto presente nel catasto.
Per il Ministero rappresenta la conferma che l’impianto è stato registrato correttamente e che dispone della documentazione richiesta dalla normativa.
Anche questo aspetto diventa quindi parte delle verifiche preliminari che il certificatore dovrebbe effettuare.
L’APE decade se non viene fatta la manutenzione?
Sì, ma il MASE introduce una precisazione importante.
La decadenza dell’APE per mancato rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica è un evento che si verifica successivamente alla sua emissione.
Questo significa che un attestato correttamente emesso oggi può perdere la propria validità in futuro se non vengono effettuate le manutenzioni obbligatorie dell’impianto.
E se l’edificio non ha alcun impianto?
Il Ministero affronta anche questo caso.
Quando l’immobile è privo sia dell’impianto di climatizzazione invernale sia dell’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria, non è previsto alcun libretto di impianto.
In questa situazione l’APE può essere regolarmente redatto e mantiene la sua validità massima di dieci anni.
Un punto fermo
L’obbligo di libretto d’impianto doveva già essere ben chiaro per chi certifica. Eppure in questi anni ci sono stati davvero tanti fraintendimenti. Chi pensava all’APE valido solo 1 anno, chi fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Il messaggio che emerge da questo primo chiarimento però è molto chiaro: il libretto di impianto non può più essere considerato un elemento secondario rispetto all’APE.
Per chi certifica è necessario verificare non solo le caratteristiche energetiche dell’edificio, ma anche la regolarità documentale dell’impianto termico. Per i proprietari, invece, la corretta manutenzione e conservazione della documentazione non è soltanto un obbligo gestionale, ma una condizione che può incidere direttamente sulla validità dell’attestato energetico.
Un tema apparentemente burocratico che, alla luce delle nuove interpretazioni del MASE, assume oggi un ruolo centrale nell’intero processo di certificazione energetica.
Hai un caso particolare di cui discutere?
Nel prossimo articolo analizzeremo un altro passaggio molto discusso delle interpretazioni MASE: quando un intervento di riqualificazione rende davvero obbligatorio l’aggiornamento dell’APE.
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