A poche settimane dall’entrata in vigore del nuovo Decreto Requisiti Minimi del 28 ottobre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il documento ufficiale “Indicazioni agli operatori in merito all’applicazione della disciplina sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti applicativi che stanno generando dubbi tra progettisti, certificatori energetici, termotecnici e tecnici comunali.
Il documento, sviluppato con il supporto tecnico di ENEA e CTI, non introduce nuovi obblighi normativi ma fornisce una lettura ufficiale delle disposizioni già contenute nel Decreto Requisiti Minimi, nelle Linee Guida APE e negli schemi della Relazione Tecnica.
Si tratta di un riferimento destinato a diventare fondamentale per chi redige APE, Leggi 10, relazioni energetiche e verifiche di conformità.
Quando deve essere aggiornato l’APE?
Il MASE conferma che l’APE deve essere aggiornato quando un intervento di riqualificazione o ristrutturazione modifica la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, ma solo se l’attestato deve essere utilizzato per finalità previste dalla normativa, come compravendita, locazione o altri adempimenti obbligatori.
Il Ministero ribadisce inoltre che l’APE deve essere accompagnato dal libretto di impianto e da un rapporto di controllo di efficienza energetica valido. In assenza di tale documentazione possono scattare le sanzioni previste dal D.Lgs. 192/2005.
APE per edifici senza impianto: il chiarimento definitivo
Un tema che continua a generare dubbi riguarda gli edifici privi di impianto termico.
Il documento conferma che l’APE deve essere redatto anche in assenza di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria. In questi casi il tecnico deve simulare gli impianti utilizzando le caratteristiche dell’edificio di riferimento.
Inoltre, le raccomandazioni di miglioramento energetico restano obbligatorie e devono contenere indicazioni sia sull’involucro sia sulle possibili soluzioni impiantistiche da adottare.
Tutti gli impianti devono essere considerati nei calcoli energetici
Un altro passaggio importante riguarda le verifiche energetiche.
Secondo il MASE, nei calcoli della prestazione energetica devono essere considerati tutti gli impianti tecnici fissi che contribuiscono ai servizi energetici dell’edificio, indipendentemente dalla definizione di impianto termico e dalla potenza installata.
Questo chiarimento elimina molte delle incertezze che in passato riguardavano split, sistemi locali e altre apparecchiature di piccola potenza.
Rifacimento della copertura e impermeabilizzazioni: quando non si applicano i requisiti minimi
Il documento affronta anche alcuni casi pratici molto frequenti.
Il rifacimento della copertura sopra un sottotetto non climatizzato non è soggetto ai requisiti minimi perché la copertura non appartiene all’involucro climatizzato dell’edificio. Il Ministero suggerisce comunque di valutare l’isolamento dell’ultimo solaio climatizzato.
Anche la sola impermeabilizzazione mediante vernici bituminose o prodotti assimilabili, senza demolizione della pavimentazione esistente, viene considerata un intervento di finitura e non richiede verifiche energetiche.

Ampliamenti e recuperi di sottotetti: quando scattano i requisiti dei nuovi edifici
Particolarmente utile è il chiarimento sugli ampliamenti e sui recuperi di volume.
Il MASE specifica che una nuova porzione climatizzata viene assimilata a una nuova costruzione quando il volume lordo climatizzato supera il 15% del volume esistente oppure supera i 500 m³. È sufficiente che sia soddisfatta una sola delle due condizioni.
Questa interpretazione interessa direttamente recuperi di sottotetti, trasformazioni di garage, ampliamenti residenziali e altre operazioni di incremento volumetrico.
Quando una sostituzione di caldaia non è una ristrutturazione di impianto
Tra i chiarimenti più rilevanti per i progettisti termotecnici troviamo la definizione di ristrutturazione dell’impianto termico.
Il documento precisa che una semplice sostituzione di una caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione non costituisce un cambio di tipologia tecnologica e non configura automaticamente una ristrutturazione dell’impianto.
La ristrutturazione si verifica invece quando cambia in modo sostanziale il sistema di generazione, distribuzione o emissione, ad esempio passando da radiatori a pannelli radianti o modificando radicalmente la rete di distribuzione.
Pompe di calore fino a 15 kW: serve la Relazione Tecnica?
Il chiarimento finale riguarda una delle domande più frequenti degli ultimi mesi.
Il MASE conferma che l’installazione di una pompa di calore con potenza termica inferiore o uguale a 15 kW non richiede la presentazione della Relazione Tecnica prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005.
Per gli interventi parziali sull’edificio, inoltre, la relazione deve essere compilata esclusivamente per le parti oggetto di modifica, riportando la dicitura “non soggetto a modifiche” per le restanti porzioni.
Perché questi chiarimenti sono importanti
Le nuove indicazioni del MASE rappresentano oggi il principale riferimento interpretativo per l’applicazione del Decreto Requisiti Minimi.
Per chi si occupa di certificazione energetica, Legge 10, progettazione impiantistica e verifiche energetiche, il documento offre finalmente risposte ufficiali a numerosi casi pratici che fino ad oggi venivano gestiti attraverso interpretazioni locali o FAQ ormai datate.
Con l’arrivo nei prossimi mesi dei chiarimenti relativi all’integrazione con la RED III, questo documento costituisce il primo tassello di un nuovo quadro normativo destinato a guidare la progettazione energetica degli edifici per gli anni a venire.
Molte interpretazioni sono conferme. Hai qualche dubbio?
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