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Ponti termici e nuovo edificio di riferimento: cosa cambia nel Decreto Requisiti Minimi

Uno degli aspetti tecnici più rilevanti riguarda la revisione dell’edificio di riferimento e, in particolare, il nuovo approccio ai ponti termici lineari. Dal 3 giugno 2026 infatti, entrerà in vigore il nuovo Decreto Requisiti…

Uno degli aspetti tecnici più rilevanti riguarda la revisione dell’edificio di riferimento e, in particolare, il nuovo approccio ai ponti termici lineari. Dal 3 giugno 2026 infatti, entrerà in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi e il Nuovo Testo unico sull’efficienza energetica in Lombardia. Il testo del DM 28 ottobre 2025.

Questa modifica rischia di cambiare sensibilmente il risultato delle verifiche energetiche e, in molti casi, anche la classe energetica finale degli edifici.

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Cosa sono i ponti termici

I ponti termici sono zone dell’involucro edilizio in cui il flusso di calore aumenta rispetto alle superfici circostanti.
Si verificano tipicamente nei punti di discontinuità geometrica o materica dell’edificio:

  • balconi;
  • serramenti;
  • cassonetti;
  • davanzali;
  • attacchi parete-solaio;
  • pilastri e travi.

Dal punto di vista energetico rappresentano un elemento critico perché aumentano:

  • dispersioni termiche;
  • rischio di muffa e condensa;
  • fabbisogno energetico;
  • carichi estivi e invernali.

Nel nuovo decreto il loro peso diventa molto più strutturato all’interno dell’edificio di riferimento.

Tabella dei valori di ponte termico nel nuovo DM Requisiti Minimi
Tabella 5-bis nuovo DM 28 ottobre 2025

Il cambiamento introdotto dal DM 28 ottobre 2025

Nel precedente Edificio di riferimento, il valore dei ponti termici era nullo, perchè indirettamente compensati nei parametri di trasmittanza.

Il nuovo decreto, invece, introduce una tabella dedicata con valori specifici di trasmittanza termica lineica Ψ suddivisi:

  • per tipologia di ponte termico;
  • per zona climatica;
  • per dimensione interna ed esterna.

Questo significa che il riferimento energetico certamente cambia.

I nuovi ponti termici considerati

La tabella 5-bis del decreto introduce valori specifici per:

  • aggancio balcone;
  • davanzale serramento;
  • spalla serramento;
  • architrave serramento;
  • cassonetto serramento.

La novità più evidente riguarda proprio il balcone, che assume un peso importante nelle dispersioni del riferimento.

Nel caso del ponte termico parete-solaio-balcone, i valori Ψ diminuiscono passando dalle zone climatiche più miti a quelle più fredde.

Ad esempio:

  • zona A/B → Ψint = 0,57 W/mK;
  • zona F → Ψint = 0,39 W/mK.

Questo comportamento non è casuale: nelle zone fredde il riferimento ipotizza dettagli costruttivi più performanti e quindi ponti termici maggiormente corretti.

Ponti termici dei serramenti: attenzione ai cassonetti

Per i ponti termici dei serramenti il decreto distingue quattro elementi:

  • davanzale;
  • spalla;
  • architrave;
  • cassonetto.

Tra questi, il valore più penalizzante è quasi sempre attribuito al cassonetto del serramento, che presenta Ψ fino a 0,28 W/mK nelle zone più miti.

È un dato molto significativo perché il cassonetto è spesso uno dei punti più deboli dell’involucro esistente.

Interessante anche osservare che, per questi ponti termici, i valori interni ed esterni risultano coincidenti per natura del modello di ponte termico serramento:

  • Ψint = Ψest.

Fa eccezione il ponte termico di balcone, dove i due approcci producono valori differenti.

ponti termici del nuovo edificio di riferimento – cosa cambia con il Decreto Requisiti Minimi

Impatto sulle verifiche energetiche

Dal punto di vista operativo, questo cambiamento comporta conseguenze importanti:

  • edifici con molti serramenti potrebbero risultare più penalizzati nella verifica estiva di EPC,nd;
  • balconi passanti e cassonetti incidono maggiormente sul fabbisogno;
  • il confronto con l’edificio di riferimento diventa più favorevole per l’edificio reale;
  • aumentano i casi in cui sarà necessario correggere realmente i ponti termici.

Cambierà la classe? Ne ho parlato già in questo articolo.

Perché questo tema sarà centrale nei prossimi APE e Legge 10

Con il nuovo DM 28 ottobre 2025 il tema dei ponti termici non sarà più marginale.

La presenza di:

  • numerosi serramenti;
  • balconi continui;
  • dettagli costruttivi non corretti;
  • cassonetti non isolati,

potrà influenzare in modo diretto:

  • classe energetica;
  • verifiche di progetto;
  • requisiti minimi;
  • interventi di riqualificazione.

Ed è proprio per questo che nei prossimi mesi sarà fondamentale capire queste differenze, per non incorrere in abbagli o in correzioni non necessarie.


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Annachiara Castagna

Ingegnera edile specializzata in efficienza energetica, normativa tecnica e innovazione digitale. Da oltre quindici anni traduco la complessità normativa in conoscenza, metodo e strumenti operativi per professionisti e professioniste.

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