Il Decreto Efficienza Energetica che indica le specifiche tecniche degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali, ha rivisto i valori limite delle trasmittanze termiche per gli interventi di isolamento termico o sostituzione dei serramenti. Vediamo che cosa cambia.
Le trasmittanze limite per le detrazioni fiscali.
Fino all’emanazione del Decreto Efficienza Energetica i valori limite di trasmittanza sono stati dettati dalla combinazione del Decreto Requisiti Minimi e del DM 26/01/2020.
Perché dalla combinazione? Perché per ritenere le verifiche soddisfatte, è sempre stato necessario rispettare il valore più restrittivo tra il Decreto Requisiti Minimi e le sue declinazioni regionali e il DM 26/01/2010, precedente di 5 anni.
Secondo il Decreto sulle detrazioni fiscali queste erano le trasmittanze limite da rispettare. La struttura riqualificata deve ovviamente avere un valore inferiore rispetto al limite.

Di seguito le trasmittanze da rispettare secondo il Decreto Requisiti Minimi, nell’Allegato B relativo alle riqualificazioni di involucro.

I nuovi valori limite del Decreto Efficienza Energetica.
E’ l’Art 5 a citare gli obblighi di utilizzare i valori limite introdotti dall’Allegato E del Decreto Efficienza Energetica
Articolo 5
(Spese per le quali spetta la detrazione)
l . La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui ali’ articolo 2 spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, […]

Cosa cambia nei valori di trasmittanza?
Il sistema delle detrazioni fiscali si basa sul principio di riconoscere il bonus ad interventi premianti rispetto a quelli normalmente descritti dal Decreto Requisiti Minimi. Ecco perché i valori soglia per le trasmittanze devono essere più restrittivi rispetto agli altri. E visto che il DM del 2010 certamente non lo era, il nuovo Decreto Efficienza Energetica riduce i valori di trasmittanza limite per tutte le tipologie di struttura, tranne per i serramenti in zona F, già molto contenuto.

C’è un dettaglio importante da considerare in tutto questo: i ponti termici.
Come si considerano i ponti termici?
Contrariamente a quello che abbiamo fatto fino ad ora, nell’Alegato E del Decreto Efficienza Energetica si legge questa nota:
Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.
Questo significa che il valore di trasmittanza dell’edificio reale da confrontare con la tabella dei limiti è privo di ponti termici. Non si tratta di una trasmittanza media, ma di un valore puro che non considera le discontinuità.
Non è ovviamente così nel Decreto Requisiti Minimi che invece prevede di confrontare i valori della tabella con le trasmittanze medie delle strutture, comprensive di ponti termici.
Ecco quindi che il Decreto Efficienza Energetica introduce una nuova eccezione, una nuova differenza rispetto alle modalità di considerare trasmittanze e ponti termici che abbiamo usato fino ad ora.
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