La detrazione fiscale più elevata di sempre si applica alle abitazioni principali e ai condomini. Ma l’abitazione principale è la prima casa?
Nel Decreto Rilancio si conferma il Superbonus, la detrazione del 110% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e sismico che si pone l’obiettivo di dare una bella spinta alla filiera dell’edilizia.
Degli interventi che ricadono nelle super detrazioni fiscali abbiamo già parlato diffusamente in questo articolo. Per riassumere brevemente potremmo dire che la parte energetica si concentra su:
- interventi sulle superfici opache per più del 25% della Superficie disperdente dell’edificio,
- interventi di modifica dell’impianto di riscaldamento,
- fotovoltaico e installazione di colonnine di ricarica per i vettori elettrici.
Ma a cosa si applicano le detrazioni?
Condomini e abitazioni principali
La versione del Decreto pubblicata poche ore fa in Gazzetta Ufficiale recita:
Art. 119 comma 9.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad interventi effettuati:
- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) […]
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa […]
Art 119 comma 10
Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Riassumendo quindi il Superbonus si applica ai Condomini, alle abitazioni unifamiliari adibiti ad abitazione principale, alle case popolari, alle cooperative di abitazione.

L’abitazione principale è la prima casa?
Per capirlo dobbiamo analizzare le definizioni indicate dal Testo Unico sulle Imposte e sui Redditi nel quale per abitazione principale si indica:
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Quindi la nostra abitazione principale è quella in cui dimoriamo materialmente, in cui risediamo. Anche un edificio affittato a terzi può essere considerato abitazione principale per coloro che dimorano al suo interno.
L’immobile invece è qualificato come prima casa al di là del concetto di residenza. Al contribuente è richiesto che abbia la residenza nel Comune dove sorge l’immobile o che si impegni a trasferirla entro 18 mesi.
Abitazione principale e residenza
L’ abitazione principale unisce nello stesso luogo:
- la dimora abituale
- la residenza anagrafica
La residenza anagrafica è l’indirizzo in cui una persona vive con stabilità e in cui deve essere reperibile, diversamente dal concetto di domicilio, che invece può essere anche in un luogo di lavoro.
Il Superbonus 110% quindi non è possibile per le seconde case?
La discriminante sull’abitazione principale fa riferimento unicamente al comma 10, dove si citano espressamente gli edifici unifamiliari.
Apertura totale per i condomini, dove invece non ci sono restrizioni sulla tipologia di unità immobiliare.
Il Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio e pronto ad incentivare l’efficienza energetica e sismica, può essere applicato alle seconde case nel caso in cui queste appartengano ad un condominio. E un condominio per le detrazioni può essere molto più piccolo di quello che pensiamo: bastano due unità per identificare un condominio minimo.
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Buongiorno Annnachiara, complimenti per la semplicità nella quale riesci ad esporre gli argomenti difficilissimi come il bonus 110%.
Come tante persone ho tanti dubbi, ma non riesco a capire un passaggio, ipotizzando di sostituire la vecchia caldaia condominiale con una moderna a condensazione e di raggiungere l’aumento di due classi sull’intero condominio (anche se dubito sia sufficiente) e quindi attivare il bonus 110% al condominio, posso intervenire sulle singole unità immobiliari con una ristrutturazione energetica e continuare a detrarre al 110% ma a spese del singolo condomino?
Mi sembra di capire che questa legge escluda le gli interventi di ristrutturazione energetica sui singoli appartamenti in condominio.
Spero di essere stato chiaro nella domanda. Grazie per il tempo che ci dedichi.
Ciao Alex, grazie a te per il tuo feedback.
Mi associo al tuo dubbio sul salto di classe per la caldaia a condensazione e ti sottolineo che il Decreto Rilancio parla di modifica dell’impianto di climatizzazione invernale nelle parti comuni, quindi letto così potremmo intervenire oltre che sul generatore, anche sulla distribuzione primaria e secondaria. Come vi accennavo al webinar di giovedì, nel decreto si parla di interventi sui condomini e su edifici unifamiliari adibite ad abitazione principale, il che a mio parere escluderebbe quanto mi chiedi per gli appartamenti in condominio. In ogni caso ci teniamo aggiornati ad ogni chiarimento che viene fornito. Giovedì alle 15.00 facciamo una nuova diretta sull’argomento e vediamo se c’è qualcosa di più. Ti aspetto