La Legge di Bilancio 2027 propone un limite complessivo di spesa per gli interventi di riqualificazione energetica. Una novità che potrebbe cambiare il modo di valutare gli interventi combinati su un edificio. Vediamo cosa prevede il testo e quali questioni rimangono aperte.
Aggiornamento: 4 novembre 2026
Finora, quando si valutava un intervento con l’Ecobonus, una delle prime verifiche riguardava il massimale previsto per quella specifica tipologia di lavoro.
Sostituzione dei serramenti, isolamento dell’involucro, installazione di una pompa di calore: interventi diversi, con limiti di detrazione differenti e condizioni tecniche specifiche.
Con il disegno di legge di Bilancio 2027 questo sistema potrebbe cambiare profondamente.
L’articolo 4 del provvedimento, nel testo bollinato del 30 ottobre 2026, propone infatti un limite complessivo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per gli interventi agevolati con l’Ecobonus.
La questione non riguarda soltanto il valore del massimale.
Riguarda soprattutto il suo possibile carattere cumulativo: se il limite viene applicato all’insieme degli interventi energetici realizzati sulla stessa unità immobiliare, non sarà più sufficiente verificare separatamente i massimali delle singole lavorazioni.
E per chi progetta interventi di riqualificazione energetica integrata, la differenza potrebbe essere rilevante.
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Scopri l’assistenteEcobonus 2027: cosa prevede il disegno di legge di Bilancio?
La proposta è contenuta nell’articolo 4 del disegno di legge di Bilancio 2027, che interviene sul nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal D.Lgs. 117/2026.
In particolare, il provvedimento propone l’inserimento dell’articolo 360-ter, dedicato alle misure temporanee per la riqualificazione energetica degli edifici.
Le principali disposizioni prospettate sono:
- Detrazione del 50% per le spese sostenute dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel rispetto delle condizioni previste.
- Detrazione del 36% negli altri casi ammessi.
- Limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
- Limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
Il testo propone quindi di mantenere nel 2027 le aliquote già applicate nel 2026, evitando la riduzione al 36% e al 30% prevista dalla legislazione vigente in assenza di proroga.
Ma, contemporaneamente, introduce una modifica potenzialmente molto significativa ai limiti economici dell’Ecobonus.
Attenzione: al momento queste disposizioni sono contenute in un disegno di legge. Non sono ancora norme definitivamente approvate.
Ecobonus 2026: come funzionano oggi i massimali?
Per comprendere la novità è utile partire dal sistema attuale.
Nel 2026 l’Ecobonus mantiene una struttura articolata per tipologia di intervento, con specifici limiti massimi di detrazione.
Tra i principali valori previsti dalla disciplina ordinaria troviamo:
| Tipologia di intervento | Limite massimo di detrazione previsto dalla disciplina |
|---|---|
| Riqualificazione energetica globale | 100.000 € |
| Isolamento delle strutture opache | 60.000 € |
| Sostituzione dei serramenti | 60.000 € |
| Installazione di pannelli solari termici | 60.000 € |
| Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con tecnologie ammesse | 30.000 € |
Questi valori non devono essere confusi con gli importi massimi di spesa.
Un limite massimo di detrazione di 60.000 euro, ad esempio, non equivale a un limite di spesa di 60.000 euro.
L’importo di spesa teoricamente corrispondente dipende dall’aliquota applicabile, fermo restando il rispetto dei requisiti e dei massimali specifici di costo.
Inoltre, la tabella non esaurisce tutte le fattispecie dell’Ecobonus: alcune tecnologie e alcuni interventi condominiali sono soggetti a disposizioni particolari.
Il sistema attuale permette, nei casi consentiti, di applicare massimali distinti a interventi appartenenti a categorie differenti.
Ed è proprio questo il meccanismo che il disegno di legge potrebbe modificare.
Cosa significa un tetto cumulativo di 96.000 euro?
Il nuovo limite proposto è espresso come ammontare complessivo di spesa.
Se l’interpretazione cumulativa sarà confermata, i 96.000 euro costituiranno il plafond di riferimento per l’insieme degli interventi Ecobonus effettuati sulla medesima unità immobiliare, anziché un limite da verificare autonomamente per ciascuna tipologia.
Consideriamo una riqualificazione che comprende:
- Isolamento termico dell’involucro.
- Sostituzione dei serramenti.
- Installazione di una pompa di calore.
Nel sistema attuale, le tre categorie possono essere valutate rispetto ai rispettivi limiti di detrazione, sempre che siano rispettate tutte le condizioni di ammissibilità.
Nello scenario prospettato dal disegno di legge, invece, la somma delle spese agevolabili potrebbe essere soggetta a un unico limite di 96.000 euro.
Questo significa che, superato il plafond complessivo, la parte eccedente non concorrerebbe alla detrazione Ecobonus.
È importante sottolineare che la formulazione della disposizione richiede ancora un chiarimento definitivo sull’applicazione del limite alle diverse tipologie di intervento.
Un esempio pratico: cappotto, serramenti e pompa di calore
Immaginiamo un edificio residenziale sul quale si vogliano realizzare tre interventi di efficientamento energetico.
| Intervento | Spesa prevista |
|---|---|
| Isolamento termico dell’involucro | 65.000 € |
| Sostituzione dei serramenti | 25.000 € |
| Installazione di una pompa di calore | 20.000 € |
| Totale | 110.000 € |
Ipotizziamo, per semplicità, che tutte le spese soddisfino i requisiti di ammissibilità, i massimali specifici di costo e le altre condizioni previste.
Scenario 2026: massimali distinti
Nel sistema attuale, ciascun intervento può essere verificato rispetto al proprio limite.
Assumendo un’aliquota del 50% e nessun altro vincolo che riduca le spese agevolabili, la detrazione teorica sarebbe:
- Isolamento: 32.500 euro.
- Serramenti: 12.500 euro.
- Pompa di calore: 10.000 euro.
Detrazione complessiva teorica: 55.000 euro.
Scenario 2027: limite cumulativo proposto
Se il nuovo plafond di 96.000 euro fosse applicato cumulativamente, la detrazione sarebbe calcolata su una spesa massima di 96.000 euro.
Con aliquota del 50%:
96.000 € × 50% = 48.000 €
La differenza rispetto allo scenario precedente sarebbe quindi di 7.000 euro di detrazione teorica.
| Sistema 2026 | Ipotesi 2027 con cumulo | |
|---|---|---|
| Spesa complessiva | 110.000 € | 110.000 € |
| Spesa agevolabile nell’esempio | 110.000 € | 96.000 € |
| Aliquota ipotizzata | 50% | 50% |
| Detrazione teorica | 55.000 € | 48.000 € |
| Differenza | −7.000 € |
L’esempio è volutamente semplificato e non rappresenta un calcolo fiscale applicabile automaticamente a un caso reale.
La conseguenza da osservare è un’altra: anche mantenendo invariata l’aliquota, una modifica del limite di spesa può ridurre il beneficio fiscale complessivo.
È un elemento che rischia di passare in secondo piano se ci concentriamo soltanto sulla conferma del 50%.
E se i lavori sono già iniziati? Il problema delle spese pregresse
Un altro elemento del disegno di legge merita particolare attenzione.
La proposta considera anche le spese sostenute negli anni precedenti quando gli interventi rappresentano la prosecuzione di lavori già iniziati.
Il principio è rilevante perché il plafond disponibile per le spese successive potrebbe risultare ridotto dalle spese precedentemente sostenute e già portate in detrazione.
Facciamo un esempio.
Un contribuente ha avviato nel 2026 un intervento di riqualificazione energetica, sostenendo 45.000 euro di spese agevolabili.
Nel 2027 prosegue i lavori, con ulteriori 70.000 euro di spesa.
Se le disposizioni sul cumulo temporale fossero applicabili al caso, il plafond residuo potrebbe essere:
96.000 € − 45.000 € = 51.000 €
Dei 70.000 euro sostenuti nel 2027, soltanto 51.000 euro potrebbero quindi rientrare nel limite complessivo ipotizzato.
Non si tratta, però, di una regola da estendere automaticamente a qualunque intervento effettuato in anni diversi.
Occorrerà chiarire quali lavori siano considerati prosecuzione, quali spese pregresse concorrano al limite e come debba essere effettuato il coordinamento con le detrazioni già maturate.
Per chi segue interventi articolati su più annualità, questo potrebbe diventare uno degli aspetti più delicati.
Ecobonus 2027 nei condomìni: il limite di 40.000 euro
Il disegno di legge propone un limite specifico per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Il valore indicato è pari a 40.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Ad esempio, in un condominio composto da dieci unità immobiliari:
40.000 € × 10 = 400.000 €
Il risultato rappresenterebbe il limite complessivo di spesa di riferimento per gli interventi sulle parti comuni, secondo le condizioni della nuova disposizione.
Anche in questo caso è fondamentale non confondere il limite di spesa con il beneficio fiscale effettivo.
La detrazione dipenderà dalle aliquote applicabili ai singoli beneficiari, dalla ripartizione delle spese e dalle ulteriori condizioni previste.
Il numero di unità da considerare e le modalità di applicazione dovranno essere verificati alla luce del testo definitivo e degli eventuali chiarimenti interpretativi.
I 96.000 euro dell’Ecobonus si sommano a quelli del Bonus Ristrutturazioni?
È una delle domande che potrebbero emergere più frequentemente.
Il disegno di legge prevede disposizioni distinte per l’Ecobonus e per il Bonus Ristrutturazioni, collocate rispettivamente negli articoli 360-ter e 360-quater del nuovo Testo unico.
Entrambe le discipline fanno riferimento, per gli interventi sulle singole unità immobiliari, a un limite di 96.000 euro.
Questo non significa, però, che la stessa spesa possa beneficiare contemporaneamente di due detrazioni.
Per uno stesso costo occorre individuare il corretto regime agevolativo, senza duplicare il beneficio fiscale.
Diversa è la questione della possibilità di realizzare interventi distinti, riconducibili a discipline differenti, rispettando i rispettivi limiti.
Il coordinamento tra le agevolazioni deve essere valutato considerando la natura degli interventi, le spese effettivamente sostenute e le disposizioni applicabili.
Il limite di 96.000 euro dell’Ecobonus non deve quindi essere interpretato automaticamente come un plafond unico che comprende anche tutte le spese del Bonus Ristrutturazioni.
La proposta introduce un limite specifico per l’agevolazione energetica; l’eventuale coordinamento con altre detrazioni richiede una verifica separata.
Per una panoramica delle aliquote e delle altre agevolazioni previste nel 2027, puoi leggere anche l’approfondimento: Legge di Bilancio 2027: cosa succede ai bonus edilizi?.
I requisiti tecnici dell’Ecobonus cambiano?
La modifica proposta riguarda principalmente la disciplina fiscale e i limiti economici dell’agevolazione.
Non significa che vengano meno le verifiche tecniche previste per i singoli interventi.
Continuano a essere determinanti, secondo la disciplina applicabile:
- I requisiti prestazionali dei componenti e degli impianti.
- I limiti di trasmittanza termica per gli interventi sull’involucro.
- Le caratteristiche e le prestazioni delle tecnologie impiantistiche.
- I massimali specifici di costo, quando previsti.
- Le asseverazioni e la documentazione tecnica richiesta.
- Gli adempimenti nei confronti di ENEA.
Il nuovo limite fiscale non deve essere confuso con i massimali specifici di costo utilizzati per verificare la congruità economica degli interventi.
Sono due verifiche differenti.
Un intervento potrebbe rispettare il limite complessivo di spesa previsto dalla disciplina fiscale e, contemporaneamente, non soddisfare un requisito tecnico o un limite specifico di costo.
Una conseguenza per chi progetta: valutare l’intervento nel suo insieme
Il possibile limite cumulativo pone una questione interessante.
Se più interventi concorrono allo stesso plafond fiscale, diventa ancora più importante conoscere il contributo energetico ed economico di ciascuna misura.
Pensiamo a un edificio sul quale sia possibile intervenire su involucro, serramenti e generatore.
La combinazione più conveniente non è necessariamente quella che consente di utilizzare interamente il massimale.
Occorre valutare i fabbisogni energetici, le prestazioni ottenibili, i costi di investimento, i consumi futuri e il beneficio fiscale effettivamente disponibile.
L’incentivo può modificare il costo netto dell’investimento, ma non sostituisce la valutazione tecnica.
Anzi, un limite complessivo di spesa potrebbe rendere ancora più evidente la necessità di confrontare scenari alternativi.
Per chi progetta, questo significa passare dalla semplice verifica del massimale del singolo intervento a una valutazione economica più ampia del pacchetto di riqualificazione.
Non perché sia la detrazione a dover guidare il progetto, ma perché la sua corretta quantificazione contribuisce a valutare la sostenibilità economica delle soluzioni proposte.
Domande frequenti sull’Ecobonus 2027
Nel 2027 il limite Ecobonus sarà di 96.000 euro?
L’articolo 4 del disegno di legge di Bilancio 2027 propone un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. La disposizione non è ancora definitiva e potrebbe essere modificata durante l’iter parlamentare.
I 96.000 euro valgono per ogni intervento?
L’interpretazione cumulativa della proposta porterebbe a considerare un unico limite per l’insieme degli interventi Ecobonus sulla stessa unità immobiliare. La formulazione normativa richiede tuttavia conferme e chiarimenti.
Il limite di 96.000 euro è una detrazione massima?
No. È un limite di spesa proposto. Con un’aliquota del 50%, la detrazione teorica massima sarebbe di 48.000 euro; con il 36%, sarebbe di 34.560 euro, ferme restando tutte le altre condizioni.
Nel 2027 l’Ecobonus sarà ancora al 50%?
Il disegno di legge propone di mantenere l’aliquota del 50% per l’abitazione principale quando ricorrono i requisiti soggettivi previsti, e del 36% negli altri casi ammessi. Le aliquote definitive dipenderanno dall’approvazione della Legge di Bilancio.
Posso detrarre cappotto, serramenti e pompa di calore?
Le tre tipologie di intervento possono rientrare nell’Ecobonus, nel rispetto delle condizioni tecniche e fiscali previste. Il possibile nuovo limite cumulativo potrebbe ridurre la spesa complessivamente agevolabile rispetto al sistema dei massimali distinti.
Le spese sostenute nel 2026 riducono il limite del 2027?
La proposta contiene una previsione relativa alla prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti. L’applicazione concreta dipenderà dalla formulazione definitiva e dalla qualificazione dei lavori.
Quanto si potrà detrarre per i lavori condominiali?
Il disegno di legge propone per le parti comuni un limite di spesa pari a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. La detrazione effettiva dipenderà dalle condizioni previste per ciascun beneficiario.
Quando entreranno in vigore le nuove regole?
Le disposizioni proposte riguardano le spese sostenute nel 2027, ma potranno applicarsi soltanto se approvate definitivamente. Il Parlamento potrà modificarle durante l’esame della Legge di Bilancio.
Ecobonus 2027: la vera novità non è l’aliquota
Nelle ultime settimane si è parlato molto della possibilità di riportare l’Ecobonus al 65%.
Il disegno di legge di Bilancio 2027, invece, propone di mantenere le aliquote del 50% e del 36%.
Ma concentrarsi soltanto sulle percentuali rischia di farci perdere la novità più importante.
Un’aliquota invariata non garantisce una detrazione invariata, se cambia il limite di spesa sul quale viene applicata.
Il possibile tetto cumulativo di 96.000 euro potrebbe incidere soprattutto sugli interventi di riqualificazione energetica che comprendono più lavorazioni.
Rimangono questioni da chiarire: l’applicazione cumulativa del limite, il trattamento delle spese pregresse e il coordinamento con le altre agevolazioni.
Per questo sarà fondamentale seguire l’iter parlamentare e verificare il testo definitivo.
Nel frattempo, una cosa è già chiara: per valutare correttamente un intervento non basta conoscere la percentuale di detrazione.
Occorre capire quale spesa è realmente agevolabile e quali limiti si applicano al progetto nel suo complesso.
Ed è proprio qui che la competenza tecnica fa la differenza.
Nota normativa: articolo aggiornato al 4 novembre 2026 sulla base del testo disponibile del disegno di legge di Bilancio 2027. Le disposizioni descritte come proposte non costituiscono normativa definitivamente approvata. Gli esempi numerici sono illustrativi e non sostituiscono la verifica delle condizioni tecniche e fiscali del singolo intervento.
Riferimenti: articolo 4 del disegno di legge di Bilancio 2027; D.Lgs. 117/2026; articolo 14 del D.L. 63/2013; Legge 296/2006; disciplina attuativa dell’Ecobonus.