No. In una ristrutturazione importante di II livello, l’eventuale applicazione di una deroga agli obblighi sulle fonti rinnovabili della RED III non comporta la verifica dell’indice di prestazione energetica ridotto. Il motivo, però, non è la deroga: quella verifica appartiene a un diverso ambito di applicazione.
È una domanda che mi è arrivata due volte nell’arco della stessa settimana e il dubbio è comprensibile, perché rischiamo di sovrapporre obblighi sulle fonti rinnovabili e requisiti minimi di prestazione energetica.
Vediamo quindi come tenere separate le due verifiche.
Strumenti RED III
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La domanda: RI II, deroga RED III e indice ridotto
Il caso è questo:
Sto progettando una ristrutturazione importante di secondo livello. Ricadrei negli obblighi sulle fonti rinnovabili previsti dalla RED III, ma posso applicare una deroga. Devo comunque effettuare la verifica dell’indice di prestazione energetica ridotto?
No.
Ma attenzione: non è la deroga RED III a esonerare dalla verifica dell’indice ridotto.
È questo il passaggio più importante.
Perché la risposta è no?
I Requisiti Minimi distinguono chiaramente le diverse categorie di intervento e associano a ciascuna specifiche verifiche.
Le verifiche complessive di prestazione energetica basate sull’edificio di riferimento riguardano gli edifici di nuova costruzione e assimilati e gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello.
Le ristrutturazioni importanti di secondo livello appartengono invece a una categoria distinta, alla quale si applicano i requisiti specificamente previsti per questa tipologia di intervento. La distinzione tra RI I e RI II e i relativi gruppi di requisiti è strutturale nel quadro dei Requisiti Minimi.
Di conseguenza, se l’intervento è correttamente classificato come ristrutturazione importante di II livello, non devo introdurre una verifica prevista per un’altra categoria di intervento soltanto perché sto applicando una deroga agli obblighi sulle fonti rinnovabili.
Cosa cambia se applico una deroga agli obblighi RED III?
Qui occorre tenere distinti i due piani.
La deroga RED III riguarda gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.
Se intendo applicarla, devo verificare che ricorrano effettivamente le condizioni previste dalla normativa e devo motivare e documentare correttamente la deroga.
La verifica dell’indice di prestazione energetica ridotto appartiene invece al quadro dei requisiti di prestazione energetica dell’edificio.
Una verifica non sostituisce l’altra e, soprattutto:
la deroga a un obbligo sulle fonti rinnovabili non fa scattare automaticamente una verifica prevista per una diversa categoria di intervento.
Cosa deve fare il/la progettista?
L’ordine delle verifiche è fondamentale.
Prima occorre classificare correttamente l’intervento: nuova costruzione, ristrutturazione importante di I livello, ristrutturazione importante di II livello, riqualificazione energetica o altra fattispecie prevista.
Solo dopo si individuano i requisiti applicabili a quella specifica categoria.
Nel nostro caso:
RI II: verifiche previste per la ristrutturazione importante di II livello.
Separatamente:
obbligo FER → verifica dell’obbligo RED III → eventuale verifica delle condizioni di deroga → motivazione della deroga.
Non occorre aggiungere una verifica appartenente alla RI I soltanto perché è stata applicata la deroga alle fonti rinnovabili.
In sintesi
In una ristrutturazione importante di II livello, se ricorrono le condizioni per derogare agli obblighi RED III, non deve essere effettuata per questo motivo anche la verifica dell’indice di prestazione energetica ridotto.
Il punto fondamentale è comprendere il perché:
non è la deroga RED III a escludere quella verifica. È l’ambito di applicazione della verifica stessa.
Prima di chiedersi come effettuare una verifica, quindi, conviene sempre fare una domanda ancora più importante:
quella verifica è prevista per il mio intervento?
La posta di Annachiara
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