Dal 3 giugno 2026 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi del 28 ottobre 2025, che modifica nuovamente il panorama delle verifiche di legge.
Per chi lavora con APE, Legge 10 e diagnosi energetiche, il cambiamento è infatti molto concreto: alcune verifiche restano invariate, altre vengono aggiornate nei criteri di applicazione, mentre compaiono nuovi obblighi legati alla gestione intelligente degli edifici e all’automazione impiantistica.
Ecco una mia nuova sintesi tecnica con l’obiettivo di confrontare rapidamente il DM 26/06/2015 con il nuovo DM 28/10/2025, evidenziando differenze, semplificazioni e nuovi adempimenti.
Tu scatti.
Lui organizza.
Trasforma le foto del sopralluogo in una relazione fotografica ordinata, professionale e pronta da consegnare.
Più tempo per il tuo lavoro.
Carica le immagini, aggiungi le tue spiegazioni e genera il documento con una struttura ordinata.
Scopri l’assistenteEfficienza media stagionale dell’impianto: resta centrale il confronto con l’edificio di riferimento
Uno dei cardini della normativa rimane la verifica dell’efficienza media stagionale dell’impianto rispetto all’edificio di riferimento.
Nel nuovo DM la logica generale viene mantenuta, ma cambia il contesto di calcolo perché viene aggiornato l’edificio di riferimento stesso. Questo significa che, anche a parità di impianto reale, il risultato della verifica potrà cambiare.
Nelle ristrutturazioni importanti di I livello la verifica continua ad essere richiesta limitatamente ai servizi coinvolti, mentre nelle riqualificazioni impiantistiche rimangono valide le verifiche previste dal Capitolo 5.3.1.
Interessante anche il caso della sostituzione del generatore, dove il nuovo decreto mantiene una modalità semplificata di verifica richiamando il paragrafo 5.3.1.d.

Regolazione automatica e compensazione climatica: il DM 2025 amplia i casi obbligatori
Una delle novità più interessanti riguarda la regolazione automatica per singolo ambiente e la compensazione climatica.
Nel DM 2015 questi obblighi erano già presenti, ma il nuovo Decreto Requisiti Minimi chiarisce ed estende alcuni casi applicativi. In particolare, il nuovo decreto specifica che tali dispositivi diventano necessari anche in caso di sostituzione del generatore.
Si tratta di un cambiamento importante perché introduce una logica più orientata all’efficienza reale di esercizio dell’impianto, e non soltanto alla prestazione teorica del generatore.
Nelle sostituzioni di generatore compare inoltre un nuovo obbligo relativo ai dispositivi autoregolanti, previsto dal paragrafo 2.3.10, nei casi in cui:
- il sistema di regolazione esistente abbia meno di 6 anni;
- l’intervento sia tecnicamente realizzabile.

È un passaggio che indirizza verso il concetto di impianto intelligente, presente nelle direttive europee più recenti.
Pompe di calore: cambia il riferimento normativo per COP ed EER
Un’altra modifica molto rilevante riguarda le pompe di calore e le macchine frigorifere.
Nel DM 2015 le verifiche prestazionali facevano riferimento al confronto con il COP in esercizio, un dato che dipende dal rapporto tra involucro e impianto. Il nuovo Decreto Requisiti cambia approccio e rimanda invece direttamente al Regolamento UE 2017/1369 sull’etichettatura energetica, l’Ecodesign.

Questo aggiornamento ha due conseguenze importanti:
- semplifica il riferimento normativo;
- allinea maggiormente il sistema italiano alla normativa europea.
Per chi progetta è a mio avviso una semplificazione: ci si sposta dal COP allo SCOP, un dato che è proprio della macchina e che non cambia in funzione del contesto in cui la inserisci.
Contabilizzazione del calore e diagnosi energetica: obblighi confermati
Il nuovo decreto conferma sostanzialmente gli obblighi già presenti sulla contabilizzazione del calore negli impianti multi-unità.
Le verifiche rimangono infatti richieste quando l’impianto è coinvolto nell’intervento, senza variazioni sostanziali rispetto al DM 2015.
Anche le diagnosi energetiche sugli impianti termici con potenza superiore a 100 kW restano obbligatorie nei casi previsti dal Capitolo 5.3.1.
Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante nelle riqualificazioni impiantistiche di edifici terziari, industriali e condominiali, dove la diagnosi continua ad avere un ruolo fondamentale nel giustificare le scelte progettuali.
BACS Classe B: la vera novità del DM 2025
Probabilmente il cambiamento più innovativo introdotto dal nuovo decreto riguarda i sistemi BACS (Building Automation and Control Systems).
Il nuovo decreto requisiti minimi introduce infatti nuovi obblighi per gli edifici non residenziali con potenze elevate, richiedendo sistemi di automazione e controllo in Classe B.
L’obbligo scatta:
- per edifici non residenziali;
- con potenza superiore a 290 kW;
- entro 180 giorni;
- e nei casi in cui il sistema di regolazione esistente abbia meno di 6 anni.
Questo passaggio è particolarmente importante perché segna un’evoluzione della normativa energetica italiana: non si valuta più soltanto la prestazione passiva dell’edificio o l’efficienza del generatore, ma anche la capacità dell’edificio di gestire in modo intelligente i consumi energetici.
Se hai dubbi o vuoi commentare con me
La scorsa settimana abbiamo parlato delle verifiche di involucro. Leggi l’articolo completo.