Requisiti Minimi

Schema impianto e Legge 10: è obbligatorio allegarlo?

C'è una cosa che nelle relazioni Legge 10 vedo molto meno spesso di quanto mi aspetterei. Lo schema dell'impianto. Eppure basta aprire il modello della relazione tecnica e la voce c'è: Schemi funzionali degli…

C’è una cosa che nelle relazioni Legge 10 vedo molto meno spesso di quanto mi aspetterei.

Lo schema dell’impianto.

Eppure basta aprire il modello della relazione tecnica e la voce c’è: Schemi funzionali degli impianti termici.

E l’indicazione è ancora più precisa: alla relazione deve essere allegato lo schema unifilare degli impianti termici, con una serie di informazioni ben definite.

Quindi la domanda è semplice: quando preparo una Legge 10 devo allegare anche lo schema dell’impianto? E cosa deve esserci dentro?

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Lo schema dell’impianto è obbligatorio nella Legge 10?

Nel modello nazionale di relazione tecnica, sì: lo schema funzionale dell’impianto termico è espressamente previsto tra gli elaborati da allegare, quando pertinente alla relazione e all’intervento.

Il riferimento è il DM 26 giugno 2015, non il nuovo Decreto Requisiti Minimi. Il DM del 2015 è dedicato agli “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto”, cioè ai modelli utilizzati per la relazione prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005, quella che continuiamo normalmente a chiamare Legge 10.

Nella parte dedicata ai dati relativi agli impianti troviamo infatti la sezione: Schemi funzionali degli impianti termici

Il modello richiede di inserire in allegato uno schema unifilare degli impianti termici.

Cosa deve contenere lo schema unifilare della Legge 10?

Anche su questo il modello è piuttosto preciso.

Nello schema devono essere individuati:

  • il posizionamento e la potenza dei terminali di erogazione;
  • il posizionamento e la tipologia dei generatori;
  • il posizionamento e la tipologia degli elementi di distribuzione;
  • il posizionamento e la tipologia degli elementi di controllo;
  • il posizionamento e la tipologia degli elementi di sicurezza.

Quindi non basta disegnare un rettangolo con scritto “pompa di calore” e una linea che arriva all’edificio. Lo schema deve permettere di capire realmente come è organizzato l’impianto oggetto della relazione.

Schema funzionale e descrizione dell’impianto sono la stessa cosa?

No.

Ed è probabilmente qui che nasce parte dell’equivoco.

Una relazione Legge 10 contiene già moltissime informazioni sull’impianto: generatore, potenze, rendimenti, terminali, regolazione, distribuzione, accumuli.

Si potrebbe quindi pensare: “Ho già descritto tutto. Perché devo fare anche lo schema?”

Perché sono due informazioni diverse.

La descrizione fornisce i dati dei componenti.

Lo schema permette di comprenderne le relazioni funzionali.

Pensiamo a un impianto molto semplice:

Pompa di calore + accumulo inerziale → distribuzione a collettori e pannelli radianti

A questo si può aggiungere, per esempio:

Pompa di calore + accumulo ACS → utenze

e rappresentare gli elementi di regolazione, controllo e sicurezza pertinenti.

In pochi secondi diventa evidente qualcosa che può richiedere diverse pagine per essere ricostruito leggendo soltanto i dati della relazione.

Lo schema della Legge 10 deve essere un progetto esecutivo dell’impianto?

No, non necessariamente.

Il modello parla di schema unifilare.

La finalità non è quindi quella di trasformare automaticamente la relazione energetica in una tavola esecutiva completa dell’impianto.

Lo schema deve però contenere le informazioni richieste dal modello e deve essere sufficientemente chiaro da consentire di comprendere la configurazione impiantistica prevista dal progetto.

Questa distinzione è importante.

Schema funzionale non significa progetto esecutivo.

Ma nemmeno una descrizione testuale può essere considerata automaticamente equivalente a uno schema.

Posso utilizzare una tavola impiantistica già presente nel progetto?

Se esiste già un elaborato grafico che contiene tutte le informazioni richieste, non avrebbe molto senso ridisegnare lo stesso impianto soltanto per produrre un allegato in più.

Una tavola impiantistica può quindi assolvere anche questa funzione se rappresenta chiaramente gli elementi richiesti dal modello di relazione e viene correttamente richiamata tra gli elaborati allegati.

Il punto non è moltiplicare i documenti.

Il punto è che chi controlla il progetto possa individuare la configurazione dell’impianto e verificare la coerenza tra ciò che è stato calcolato, ciò che è stato dichiarato nella relazione e ciò che è stato progettato.

Un esempio: pompa di calore e pavimento radiante

Prendiamo un’abitazione con:

pompa di calore aria-acqua;

accumulo inerziale;

produzione di acqua calda sanitaria;

pannelli radianti;

regolazione per zone.

Nella relazione possiamo trovare tutte le caratteristiche tecniche di questi componenti.

Lo schema funzionale, invece, deve farci capire come sono collegati tra loro.

Per esempio:

POMPA DI CALORE e ACCUMULO INERZIALE

DISTRIBUZIONE a COLLETTORI e PANNELLI RADIANTI

A questo schema vanno poi aggiunti gli elementi pertinenti di controllo e sicurezza e le altre informazioni richieste dal modello.

Anche fotovoltaico e solare termico devono avere uno schema?

Per gli impianti fotovoltaici viene richiesta la descrizione delle caratteristiche tecniche con gli schemi funzionali in allegato. Una previsione analoga è presente per gli impianti solari termici.

Questo diventa particolarmente interessante negli edifici di oggi, nei quali i sistemi energetici sono sempre più integrati.

Pensiamo a:

fotovoltaico + pompa di calore + accumulo + produzione ACS + sistema di regolazione.

Limitarsi a descrivere separatamente ogni componente rende molto meno immediata la comprensione del sistema.

Uno schema permette invece di leggere il progetto energetico nel suo insieme.

Il DM Requisiti Minimi 2025 ha eliminato lo schema dell’impianto?

No.

Il DM 28 ottobre 2025, entrato in vigore il 3 giugno 2026, ha aggiornato il Decreto Requisiti Minimi, ma non ha sostituito a livello nazionale i modelli di relazione tecnica del DM 26 giugno 2015.

Il nuovo decreto richiama infatti gli schemi e le modalità di compilazione della relazione tecnica e stabilisce che, nelle more del loro aggiornamento, le informazioni nuove non presenti nei modelli devono essere allegate da chi redige il progetto.

A livello nazionale, al momento, il modello resta quello di riferimento.

Attenzione però alle disposizioni regionali: alcune Regioni possono avere propri modelli o averli aggiornati. Prima del deposito è quindi sempre necessario verificare anche la disciplina applicabile nel territorio in cui si trova l’edificio.

Cosa allegare alla Legge 10?

Lo schema funzionale non è l’unico elaborato che può accompagnare la relazione.

Gli allegati dipendono naturalmente dall’intervento e dal modello applicabile, ma questo è proprio il punto da ricordare:

la Legge 10 non è soltanto il PDF prodotto dal programma di calcolo.

È una relazione tecnica di progetto.

Calcoli, descrizioni ed elaborati devono raccontare lo stesso edificio e lo stesso impianto. Lo schema funzionale serve proprio a rendere leggibile una parte fondamentale di quel progetto.

Schema impianto Legge 10: cosa controllare prima del deposito?

Prima di chiudere la pratica possiamo fare un controllo molto semplice.

Ho allegato lo schema funzionale dell’impianto quando richiesto?

E nello schema riesco a individuare:

generatore, distribuzione, terminali, controllo, sicurezza?

Sono rappresentate le potenze dei terminali?

Sono identificati tipologia e posizione dei principali componenti richiesti?

Se esiste una tavola impiantistica separata, è richiamata chiaramente nella relazione?

Gli schemi delle eventuali fonti rinnovabili sono presenti quando pertinenti?

Queste domande possono evitare che una relazione tecnicamente molto dettagliata risulti incompleta proprio nella parte grafica.

In sintesi: devo allegare lo schema dell’impianto alla Legge 10?

Sì, nel modello nazionale del DM 26 giugno 2015 è espressamente richiesto uno schema unifilare degli impianti termici.

Lo schema deve individuare i terminali e le relative potenze, i generatori, gli elementi di distribuzione, controllo e sicurezza.

Non deve necessariamente essere un progetto esecutivo completo, ma deve permettere di comprendere chiaramente la configurazione dell’impianto.

E se queste informazioni sono già contenute in una tavola impiantistica del progetto, non serve duplicare inutilmente gli elaborati: occorre però verificare che quella tavola contenga effettivamente ciò che il modello richiede e sia correttamente richiamata.


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FAQ: schema impianto e Legge 10

Lo schema dell’impianto termico deve essere allegato alla Legge 10?

Il modello nazionale di relazione tecnica del DM 26 giugno 2015 prevede, nella sezione dedicata agli schemi funzionali degli impianti termici, l’inserimento in allegato dello schema unifilare dell’impianto, quando pertinente al modello e all’intervento.

Cosa deve contenere lo schema unifilare della Legge 10?

Deve consentire di individuare posizione e potenza dei terminali e posizione e tipologia dei generatori, degli elementi di distribuzione, degli elementi di controllo e degli elementi di sicurezza.

Basta la descrizione dell’impianto presente nella Legge 10?

Non quando il modello richiede lo schema funzionale. La descrizione contiene le caratteristiche dell’impianto; lo schema ne rappresenta graficamente la configurazione e i collegamenti funzionali.

Lo schema della Legge 10 deve essere firmato?

Lo schema fa parte della documentazione progettuale allegata alla relazione. Le modalità di sottoscrizione e deposito devono essere valutate in funzione della relazione tecnica, della documentazione progettuale complessiva e delle procedure previste dall’amministrazione competente.

Posso usare lo schema del progetto dell’impianto?

Sì, se l’elaborato contiene le informazioni richieste dal modello della relazione tecnica ed è chiaramente identificato e richiamato tra gli allegati.

Serve uno schema anche per una pompa di calore?

Se la pompa di calore fa parte dell’impianto oggetto della relazione, deve essere correttamente rappresentata nello schema funzionale insieme agli altri elementi pertinenti richiesti dal modello.

Il fotovoltaico deve comparire negli allegati della Legge 10?

Quando pertinente, il modello nazionale prevede per gli impianti fotovoltaici una descrizione delle caratteristiche tecniche e gli schemi funzionali in allegato.

Anche il solare termico deve avere uno schema?

Quando presente e pertinente alla relazione, anche per il solare termico il modello prevede caratteristiche tecniche e schemi funzionali allegati.

Con il nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025 è cambiato il modello della Legge 10?

A livello nazionale il DM 28 ottobre 2025 non ha sostituito i modelli del DM 26 giugno 2015. Nelle more dell’aggiornamento, le informazioni richieste dal nuovo decreto e non presenti nel modello devono essere allegate alla relazione. Occorre comunque verificare eventuali modelli e disposizioni regionali.

Una Legge 10 senza schema dell’impianto è completa?

Se il modello applicabile richiede lo schema funzionale e questo non è presente né rappresentato attraverso un elaborato allegato idoneo, manca un contenuto previsto dal modello. Per questo è opportuno verificare sempre gli allegati prima del deposito.

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L’autrice

Annachiara Castagna

Ingegnera edile specializzata in efficienza energetica, normativa tecnica e innovazione digitale. Da oltre quindici anni traduco la complessità normativa in conoscenza, metodo e strumenti operativi per professionisti e professioniste.

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