Rinnovabili

RED III ed edifici: cosa cambia nella progettazione energetica

La RED III cambia il modo in cui devono essere affrontati gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Con il D.Lgs. 5/2026 è stato modificato il D.Lgs. 199/2021 e, in particolare, è…

La RED III cambia il modo in cui devono essere affrontati gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Con il D.Lgs. 5/2026 è stato modificato il D.Lgs. 199/2021 e, in particolare, è stato riscritto l’Allegato III dedicato agli obblighi per gli edifici.

La novità non riguarda soltanto nuove percentuali o nuovi valori da inserire nei calcoli. La prima conseguenza per chi si occupa di progettazione energetica è metodologica: prima di dimensionare gli impianti occorre classificare correttamente l’intervento e individuare gli obblighi che ne derivano.

In sintesi, con la RED III il percorso progettuale diventa:

tipologia di intervento → campo di applicazione → obblighi sulle fonti rinnovabili → verifiche → soluzione progettuale → eventuali deroghe → documentazione

Capire correttamente il primo passaggio diventa fondamentale, perché interventi diversi possono determinare obblighi diversi.

RED III edifici

Quali edifici e interventi sono interessati dalla RED III?

Il riferimento principale per gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici è l’Allegato III al D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. 5/2026.

Il nuovo quadro distingue diverse tipologie di intervento, tra cui:

  • edifici di nuova costruzione;
  • edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello;
  • edifici sottoposti a ristrutturazione importante di secondo livello;
  • edifici interessati dalla riqualificazione dell’impianto termico.

Questa distinzione ha conseguenze dirette sulla progettazione.

Non è sufficiente sapere che stiamo intervenendo su un edificio esistente. Occorre stabilire in quale fattispecie normativa ricade esattamente l’intervento, perché da questa classificazione dipendono le verifiche successive.

La qualificazione dell’intervento, quindi, non è un passaggio formale della relazione tecnica. È una vera e propria decisione progettuale.

Ed è anche uno dei punti nei quali un errore iniziale può propagarsi per tutto il progetto.

Quali sono i nuovi obblighi RED III per gli edifici?

Gli obblighi non sono identici per tutti gli interventi.

La RED III introduce una struttura nella quale la quota di energia da fonti rinnovabili da garantire dipende dalla tipologia di intervento.

Per le nuove costruzioni, l’Allegato III prevede una copertura mediante fonti rinnovabili pari almeno al:

60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;

60% della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.

Per le ristrutturazioni importanti di primo livello, le percentuali diventano:

40% per l’acqua calda sanitaria;

40% della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello entra invece in gioco una quota del 15%, secondo le condizioni previste dall’Allegato III.

La prima regola da ricordare è quindi molto semplice:

non esiste un’unica “percentuale RED III” valida per tutti gli edifici.

L’obbligo deve essere determinato partendo dalla tipologia di intervento.

Tipologia di interventoQuota FERPrima verifica da effettuare
Nuova costruzione60%Individuazione dei consumi soggetti all’obbligo
Ristrutturazione importante di I livello40%Individuazione dei consumi soggetti all’obbligo
Ristrutturazione importante di II livello15%Verifica delle condizioni previste dall’Allegato III
Ristrutturazione impianto termicoSpecifica verificaIndividuazione degli obblighi applicabili al caso

La tabella è volutamente sintetica: ogni fattispecie richiede poi di entrare nel dettaglio delle condizioni previste dalla normativa.

Cosa cambia per il fotovoltaico con la RED III?

Gli obblighi sulle fonti rinnovabili negli edifici non si esauriscono con la verifica delle percentuali di copertura dei consumi.

L’Allegato III disciplina anche la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili da installare sull’edificio o nelle relative pertinenze.

Si tratta di due verifiche diverse e non devono essere confuse.

Da una parte abbiamo la quota dei consumi energetici che deve essere coperta attraverso fonti rinnovabili.

Dall’altra abbiamo la potenza elettrica minima da fonti rinnovabili richiesta dalla normativa.

Questo significa che un progetto non può limitarsi a verificare una percentuale complessiva di energia rinnovabile.

Deve soddisfare contemporaneamente le diverse prescrizioni applicabili.

Nel RED III Lab abbiamo dedicato un approfondimento specifico al calcolo della potenza minima dell’impianto fotovoltaico, perché anche questa verifica cambia in funzione dell’intervento e può richiedere particolare attenzione quando alla disciplina nazionale si affiancano disposizioni regionali.

Come cambia la progettazione energetica degli edifici?

Una delle conseguenze più importanti della RED III è il rapporto tra verifica normativa e scelta della soluzione impiantistica.

Quando affrontiamo un edificio siamo spesso portati a ragionare immediatamente in termini di tecnologia: pompa di calore, fotovoltaico, solare termico, biomassa, sistema ibrido, accumulo.

Con i nuovi obblighi diventa ancora più importante invertire questo percorso.

1. Classificare l’intervento

La prima domanda non dovrebbe essere “quale impianto installo?”, ma:

che tipo di intervento sto realizzando ai fini della normativa energetica?

Nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello o altra fattispecie prevista?

2. Verificare quale disciplina si applica

Una volta classificato l’intervento occorre verificare la disciplina applicabile, considerando la decorrenza delle nuove disposizioni e l’eventuale presenza di disposizioni regionali.

La data del progetto, da sola, non è necessariamente sufficiente per stabilire quale disciplina applicare: occorre individuare il riferimento temporale previsto dalla norma.

3. Determinare tutti gli obblighi

Solo a questo punto è possibile costruire la mappa completa delle verifiche:

  • quota di copertura mediante fonti rinnovabili;
  • consumi interessati dalla verifica;
  • potenza elettrica minima da fonti rinnovabili;
  • eventuali ulteriori prescrizioni;
  • eventuali condizioni particolari;
  • possibilità e condizioni di deroga.

4. Scegliere la soluzione progettuale

Dopo avere individuato gli obblighi è possibile valutare quali tecnologie consentano di rispettarli in modo tecnicamente ed energeticamente coerente.

La sequenza corretta diventa quindi:

prima determino cosa deve rispettare l’edificio, poi progetto il sistema energetico capace di rispettarlo.

Scegliere prima l’impianto e verificare successivamente la conformità normativa diventa un approccio sempre più rischioso.

Perché involucro, impianti e rinnovabili devono essere progettati insieme?

La RED III rafforza un principio che dovrebbe già appartenere alla buona progettazione energetica: edificio e impianti devono essere considerati come un unico sistema energetico.

Le diverse decisioni progettuali sono infatti strettamente collegate.

Un intervento sull’involucro modifica i fabbisogni energetici dell’edificio.

I fabbisogni influenzano le verifiche relative alla copertura da fonti rinnovabili.

La scelta del sistema di generazione modifica il contributo rinnovabile conseguibile.

Il fotovoltaico deve rispettare a sua volta specifici requisiti di dimensionamento.

La presenza di sistemi di accumulo e di gestione dell’energia introduce ulteriori possibilità di integrazione.

Per questo la RED III non dovrebbe essere interpretata semplicemente come un obbligo ad “aggiungere più rinnovabili”.

Le fonti rinnovabili diventano una variabile da considerare fin dalle prime fasi della progettazione energetica dell’edificio.

Quando è possibile derogare agli obblighi RED III?

Anche il tema delle deroghe richiede attenzione.

L’impossibilità di rispettare integralmente un obbligo non significa che l’obbligo possa essere semplicemente ignorato.

Il quadro normativo disciplina le condizioni nelle quali è possibile ricorrere alle deroghe e richiede che le relative condizioni siano verificate e documentate.

Questo cambia anche il modo di affrontare la relazione tecnica.

La deroga non dovrebbe essere considerata una dichiarazione da inserire alla fine del progetto, ma l’esito documentato di una verifica tecnica.

Per questo il tema delle deroghe agli obblighi sulle fonti rinnovabili merita un approfondimento specifico all’interno del RED III Lab.


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Cosa cambia concretamente per chi progetta?

La RED III rende ancora più importante la fase iniziale della progettazione energetica.

Il percorso può essere sintetizzato così:

1. classificare correttamente l’intervento;

2. verificare quale disciplina è applicabile;

3. individuare tutti gli obblighi sulle fonti rinnovabili;

4. verificare separatamente copertura dei consumi e potenza elettrica minima;

5. progettare involucro, impianti e rinnovabili in maniera coordinata;

6. verificare e documentare eventuali condizioni di deroga;

7. riportare correttamente le verifiche nella documentazione progettuale.

La parte più delicata della RED III, quindi, probabilmente non sarà inserire un nuovo numero all’interno di un software di calcolo.

Sarà sapere quale verifica effettuare, quando effettuarla e quale disposizione normativa applicare al caso concreto.

È in questo passaggio che la lettura della norma diventa competenza tecnica.

Domande frequenti sulla RED III e gli edifici

La RED III si applica anche agli edifici esistenti?

Sì. Gli obblighi non riguardano esclusivamente le nuove costruzioni. L’Allegato III al D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. 5/2026, prevede specifiche disposizioni anche per determinate tipologie di intervento sugli edifici esistenti. Gli obblighi dipendono dalla classificazione dell’intervento.

Qual è la percentuale di energia rinnovabile obbligatoria con la RED III?

Non esiste una percentuale unica. La quota richiesta varia in funzione della tipologia di intervento. Per questo la prima operazione consiste nel classificare correttamente l’intervento e solo successivamente individuare la percentuale applicabile.

La RED III modifica gli obblighi sul fotovoltaico?

Il D.Lgs. 5/2026 modifica l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021, che disciplina anche la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili negli edifici. La verifica della potenza minima deve essere effettuata separatamente rispetto alla verifica delle quote di copertura dei consumi.

La RED III si applica alle ristrutturazioni importanti di secondo livello?

Sì. Il nuovo Allegato III introduce specifiche disposizioni anche per le ristrutturazioni importanti di secondo livello. È quindi necessario identificare correttamente la tipologia di intervento e verificare le condizioni previste dalla norma.

È possibile derogare agli obblighi sulle fonti rinnovabili?

Sono previste specifiche condizioni per la deroga agli obblighi. La possibilità di derogare deve però essere verificata rispetto al caso concreto e adeguatamente documentata: non costituisce un’esclusione automatica dall’applicazione della norma.

Riferimenti normativi

I principali riferimenti per gli obblighi sulle fonti rinnovabili negli edifici sono:

D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413, RED III;

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, relativo alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

Allegato III al D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. 5/2026, relativo agli obblighi per l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili negli edifici.

Approfondisci nel RED III Lab

Questo articolo fa parte del RED III Lab, lo spazio tecnico dedicato all’interpretazione e all’applicazione del D.Lgs. 5/2026.

Nel Lab trovi approfondimenti dedicati al campo di applicazione della RED III, alle ristrutturazioni importanti, al calcolo della potenza minima degli impianti fotovoltaici, alle deroghe, oltre a Tavole Tecniche, FAQ, manuali della collana Tradurre la normativa ed eventi live.

L’obiettivo è trasformare la normativa in uno strumento di lavoro: capire quale obbligo si applica, come verificarlo e come tradurlo nelle decisioni progettuali.

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L’autrice

Annachiara Castagna

Ingegnera edile specializzata in efficienza energetica, normativa tecnica e innovazione digitale. Da oltre quindici anni traduco la complessità normativa in conoscenza, metodo e strumenti operativi per professionisti e professioniste.

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