Requisiti Minimi

Trasmittanza dei cassonetti: come fare le verifiche

Il tema riguarda la verifica della trasmittanza termica dei cassonetti e il corretto utilizzo della Tabella 4 dell'Appendice B del Decreto Requisiti Minimi. Con la pubblicazione dei chiarimenti ufficiali al Decreto Requisiti Minimi, il…

Il tema riguarda la verifica della trasmittanza termica dei cassonetti e il corretto utilizzo della Tabella 4 dell’Appendice B del Decreto Requisiti Minimi.

Con la pubblicazione dei chiarimenti ufficiali al Decreto Requisiti Minimi, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risolto uno dei dubbi interpretativi più frequenti tra progettisti, certificatori energetici e tecnici che redigono la Relazione Tecnica ex Legge 10.

Molti professionisti e professioniste si sono chiesti se, nella verifica della trasmittanza limite, fosse necessario considerare anche gli effetti dei ponti termici del cassonetto o se il componente dovesse essere valutato insieme al serramento.

I chiarimenti del MASE forniscono finalmente una risposta chiara.

Cosa dice il MASE sulla trasmittanza dei cassonetti

Nel chiarimento relativo all’Appendice B, punto 1.1, il Ministero precisa che, nel caso di:

  • chiusure tecniche trasparenti (i serramenti);
  • chiusure tecniche opache (ad esempio le porte);
  • cassonetti;

non devono essere attribuiti ponti termici ai singoli componenti ai fini della verifica della trasmittanza limite. I ponti termici si attribuiscono sempre e solo agli elementi opachi come parete, pavimento e soffitto.

Questo significa che i valori limite riportati nella Tabella 4 possono essere confrontati direttamente con la trasmittanza dichiarata dal produttore del componente.

Dal punto di vista operativo la conseguenza è molto importante.

La verifica non richiede alcuna correzione aggiuntiva della trasmittanza per tenere conto dei ponti termici. Il progettista può utilizzare direttamente il valore certificato del prodotto, evitando interpretazioni che avrebbero portato a una doppia contabilizzazione delle dispersioni.

Il cassonetto è un componente indipendente dal serramento

Il secondo chiarimento riguarda gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica.

Il MASE specifica che il cassonetto deve essere considerato un componente autonomo rispetto alla chiusura trasparente.

In pratica, la verifica prevista dalla Tabella 4 deve essere effettuata solo quando l’intervento interessa il cassonetto.

Questa precisazione elimina un’altra fonte di incertezza che ha generato nel tempo interpretazioni differenti.

Se viene sostituito esclusivamente il serramento, non è necessario verificare la trasmittanza del cassonetto esistente.

Se invece l’intervento riguarda il cassonetto, sarà quest’ultimo a dover rispettare il valore limite previsto dal Decreto Requisiti Minimi.

Un esempio pratico

Immaginiamo una riqualificazione energetica nella quale si sostituiscono soltanto gli infissi di un’abitazione.

Il cassonetto rimane quello esistente e non viene modificato.

In questo caso si dovrà verificare esclusivamente la trasmittanza del nuovo serramento.

Non sarà necessario verificare il cassonetto, né dimostrare che quest’ultimo rispetti i limiti della Tabella 4.

Diversa è la situazione in cui il progetto preveda anche la sostituzione del cassonetto.

In quel caso il componente diventa oggetto dell’intervento e dovrà rispettare i valori di trasmittanza previsti dalla normativa, valori della sua categoria di elemento.

Cosa cambia nella Relazione Tecnica ex Legge 10

Dal punto di vista della progettazione energetica, questi chiarimenti consentono di applicare la normativa con maggiore uniformità.

Nella redazione della Relazione Tecnica ex Legge 10 il progettista può quindi seguire alcune regole operative:

  • confrontare direttamente la trasmittanza dichiarata dal produttore con il valore limite della Tabella 4;
  • non aggiungere correzioni dovute ai ponti termici del componente;
  • verificare il cassonetto solo quando è effettivamente interessato dall’intervento edilizio;
  • considerare serramento e cassonetto come elementi distinti ai fini delle verifiche di legge.

Una semplificazione

I chiarimenti del MASE sulla trasmittanza dei cassonetti rappresentano una semplificazione importante per tutti i professionisti che si occupano di efficienza energetica degli edifici.

La possibilità di confrontare direttamente la trasmittanza dichiarata dal produttore con i limiti della Tabella 4 dell’Appendice B, senza introdurre correzioni per i ponti termici, rende le verifiche più semplici e riduce il rischio di errori interpretativi.

Allo stesso tempo, la distinzione tra serramento e cassonetto come componenti autonomi chiarisce definitivamente quando la verifica è effettivamente richiesta.

Per chi redige APE, Relazioni Tecniche ex Legge 10 e progetti di riqualificazione energetica, si tratta di un chiarimento destinato ad avere un impatto concreto sull’attività quotidiana.


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Annachiara Castagna
L’autrice

Annachiara Castagna

Ingegnera edile specializzata in efficienza energetica, normativa tecnica e innovazione digitale. Da oltre quindici anni traduco la complessità normativa in conoscenza, metodo e strumenti operativi per professionisti e professioniste.

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