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RED III e Requisiti Minimi in Lombardia: cosa cambia per chi progetta

In Lombardia la RED III si applica già dal 3 giugno 2026. È probabilmente questo uno dei punti che ha generato più dubbi negli ultimi mesi. Ma non è l'unico. Il nuovo quadro regionale…

In Lombardia la RED III si applica già dal 3 giugno 2026.

È probabilmente questo uno dei punti che ha generato più dubbi negli ultimi mesi.

Ma non è l’unico.

Il nuovo quadro regionale interviene contemporaneamente su requisiti minimi, fonti rinnovabili, edificio di riferimento, ponti termici, BACS, infrastrutture di ricarica e nuovi schemi della Relazione tecnica ex Legge 10.

Durante l’ultima Technical Session di Energia Positiva abbiamo provato a mettere ordine, concentrandoci soprattutto sulle differenze che chi progetta in Lombardia deve conoscere.

In questa pagina trovi i principali punti affrontati durante l’incontro, la registrazione completa del webinar e le slide da scaricare.

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RED III in Lombardia: da quando si applica?

Partiamo dal punto che merita probabilmente il chiarimento più importante.

In Lombardia gli obblighi introdotti con la RED III non partono dal 1° gennaio 2027.

Il riferimento regionale è il Testo Unico sull’efficienza energetica degli edifici, approvato con il Decreto n. 6437/2026.

Per gli interventi soggetti alle nuove disposizioni regionali, la data da tenere sotto controllo è il 3 giugno 2026.

Questo significa che la data della richiesta del titolo abilitativo può determinare l’applicazione o meno dei nuovi obblighi.

Ed è proprio qui che emerge una delle differenze più importanti rispetto al quadro nazionale: uno stesso intervento, con la stessa data, può essere sottoposto a regole differenti a seconda della Regione nella quale si trova l’edificio.

Cosa succede dal 1° gennaio 2027?

Il 1° gennaio 2027 rimane comunque una data importante.

Non rappresenta però l’inizio dell’applicazione della RED III in Lombardia.

Da quella data, per le nuove costruzioni, la quota minima di copertura da fonti rinnovabili prevista dalla disciplina regionale aumenta ulteriormente, passando dal 60% al 65%.

La distinzione è quindi fondamentale:

3 giugno 2026 → applicazione dei nuovi obblighi RED III in Lombardia

1° gennaio 2027 → ulteriore incremento della quota prevista per le nuove costruzioni

Quali percentuali di rinnovabile bisogna rispettare in Lombardia?

Per una nuova costruzione soggetta alle disposizioni applicabili dal 3 giugno 2026, occorre garantire:

  • almeno il 60% del fabbisogno per acqua calda sanitaria mediante fonti rinnovabili;
  • almeno il 60% del fabbisogno complessivo per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento mediante fonti rinnovabili.

Per una ristrutturazione importante di primo livello, la disciplina lombarda prevede invece una quota del 50%.

Ed è una differenza da non trascurare: Regione Lombardia prevedeva già obblighi specifici sulle ristrutturazioni importanti di primo livello prima delle ultime modifiche nazionali.

Potenza elettrica da fonti rinnovabili: attenzione alla superficie

Un altro passaggio riguarda la potenza minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.

La relazione generale rimane:

P = K × S

con:

K = 0,05 kW/m² per gli edifici di nuova costruzione;

K = 0,025 kW/m² per gli edifici esistenti nei casi soggetti all’obbligo.

Ma in Lombardia bisogna prestare attenzione alla definizione della superficie S.

La disciplina regionale fa riferimento alla proiezione al suolo della copertura dell’edificio, mentre la formulazione nazionale utilizza la proiezione in pianta dell’edificio.

Una differenza apparentemente piccola che può coinvolgere, ad esempio, gli sporti di gronda e modificare la superficie utilizzata nel calcolo.

Fotovoltaico e boiler elettrico: posso usarlo per coprire l’obbligo?

Questo è uno di quei dettagli che rischiano di sfuggire quando ci si limita a leggere il risultato restituito dal motore di calcolo.

La produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non può essere utilizzata per soddisfare la quota minima di copertura quando alimenta apparecchi che producono calore esclusivamente per effetto Joule.

L’esempio più semplice è:

fotovoltaico → boiler elettrico a resistenza

Fisicamente il fotovoltaico può naturalmente alimentare il boiler.

Ai fini della verifica dell’obbligo normativo, però, quella quota non può essere conteggiata secondo le condizioni previste dalla disciplina lombarda.

È importante distinguere sempre ciò che accade energeticamente nell’edificio da ciò che la norma consente di contabilizzare nella verifica.

Requisiti Minimi: cambia l’edificio di riferimento

La seconda grande parte della Technical Session è stata dedicata al nuovo Decreto Requisiti Minimi.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’edificio di riferimento.

Nel nuovo modello vengono considerati esplicitamente anche i ponti termici.

E c’è un principio importante:

le lunghezze dei ponti termici utilizzate nel calcolo dell’edificio di riferimento sono quelle dell’edificio reale.

Di conseguenza, i ponti termici presenti nell’edificio reale vengono riprodotti, con i valori previsti dalla normativa, anche nell’edificio di riferimento.

Questo aspetto ha conseguenze anche sulla determinazione della classe energetica.

Perché può cambiare la classe energetica?

Se introduciamo ulteriori dispersioni nell’edificio di riferimento, quest’ultimo diventa energeticamente meno performante rispetto al precedente modello.

A parità di prestazione dell’edificio reale, può quindi cambiare il confronto con il riferimento.

In alcuni casi questo determina uno spostamento verso una classe energetica migliore, senza che sia cambiata la prestazione energetica assoluta dell’edificio reale.

L’effetto tende a diventare più significativo negli edifici con una maggiore superficie finestrata, proprio per il peso assunto dai ponti termici associati ai serramenti.

Questo è un passaggio importante anche quando si confrontano APE elaborati secondo condizioni normative differenti: una variazione della classe non significa necessariamente che sia cambiato l’edificio.

Può essere cambiato il riferimento rispetto al quale lo stiamo confrontando.

H’T: cosa cambia nelle ristrutturazioni?

Un’altra modifica riguarda il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione H’T.

Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello questa verifica non è più richiesta secondo il nuovo impianto illustrato durante la Technical Session.

Rimangono invece le verifiche sulle trasmittanze.

Nelle ristrutturazioni importanti di primo livello, il limite di H’T tiene conto anche del rapporto tra superficie finestrata e superficie opaca disperdente.

È un passaggio importante soprattutto negli edifici con percentuali molto elevate di superfici vetrate.

Lombardia: nuovi modelli per la Legge 10

Regione Lombardia ha inoltre introdotto nuovi modelli per la Relazione tecnica ex Legge 10.

È una peculiarità regionale importante perché, a livello nazionale, la revisione dei Requisiti Minimi non è stata accompagnata da una corrispondente revisione degli schemi della relazione tecnica.

Per chi lavora in Lombardia diventa quindi importante utilizzare il modello regionale aggiornato e verificare attentamente le informazioni richieste.

BACS: l’obbligo non riguarda soltanto gli edifici ristrutturati

Un altro punto sul quale è facile equivocare riguarda i BACS – Building Automation and Control Systems.

Per gli edifici non residenziali esistenti con impianti di potenza superiore a 290 kW, l’obbligo non nasce necessariamente dall’esecuzione di una ristrutturazione energetica.

Il requisito riguarda l’edificio in quanto tale, nelle condizioni previste dalla normativa.

Inoltre, la disciplina contempla una possibilità di deroga collegata alla convenienza economica: durante il webinar abbiamo approfondito il riferimento al tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni.

Anche qui il ruolo di chi progetta non dovrebbe fermarsi alla verifica formale dell’obbligo.

Serve valutare tecnicamente ed economicamente l’intervento e documentare correttamente l’eventuale condizione che consente di non applicarlo.

E le colonnine di ricarica?

Nel quadro dei Requisiti Minimi entrano anche le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Ed è un altro esempio di come il perimetro della progettazione energetica degli edifici stia diventando sempre più ampio.

Gli obblighi possono interessare anche edifici esistenti non sottoposti a interventi edilizi, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.

Su questo tema abbiamo dedicato una Technical Session specifica, nella quale abbiamo analizzato casi, parcheggi, numero di posti auto e infrastrutture da predisporre o installare.

RED III: attenzione alla definizione di edificio

Un altro tema particolarmente importante riguarda gli edifici composti da più unità immobiliari.

Dal punto di vista delle verifiche energetiche non basta contare le unità immobiliari.

Occorre considerare anche involucro e impianto.

Un fabbricato con più unità servite da un impianto centralizzato non viene trattato nello stesso modo di un fabbricato nel quale ogni unità dispone del proprio impianto autonomo.

Questa distinzione ha conseguenze dirette sulle verifiche richieste e deve essere affrontata correttamente già nell’impostazione del progetto.

E se non riesco a rispettare gli obblighi sulle fonti rinnovabili?

La RED III non si limita a imporre percentuali.

Prevede anche la possibilità di gestire condizioni nelle quali il rispetto integrale dell’obbligo non risulti possibile.

Ma scrivere semplicemente “si deroga” nella Legge 10 non basta.

La deroga deve essere motivata e documentata.

Tra le condizioni che possono richiedere un’analisi troviamo, ad esempio:

  • vincoli;
  • superficie disponibile insufficiente;
  • ombreggiamenti;
  • orientamento;
  • impossibilità tecnica;
  • condizioni acustiche;
  • non convenienza economica.

E soprattutto non è sufficiente dimostrare che la soluzione inizialmente scelta non sia realizzabile: occorre affrontare l’analisi delle alternative secondo quanto richiesto dalla disciplina applicabile.

Per questo ho realizzato anche l’Assistente tecnico Deroghe RED III, che guida la verifica e permette di produrre la relazione da allegare alla documentazione di progetto.

Rivedi la Technical Session

Durante il webinar abbiamo affrontato questi temi direttamente sulle tabelle e sui riferimenti della disciplina regionale, mettendo a confronto in diversi punti Lombardia e quadro nazionale.

▶ Rivedi la Technical Session completa su YouTube

Scarica le slide

Se preferisci avere tabelle, schemi e riferimenti a disposizione mentre lavori, puoi scaricare anche le slide utilizzate durante l’incontro.

Scarica le slide della Technical Session

In sintesi

Se progetti un intervento in Lombardia, oggi non basta applicare automaticamente le regole nazionali.

Devi verificare:

  • data del titolo abilitativo
  • tipologia di intervento
  • disciplina regionale applicabile
  • Requisiti Minimi
  • obblighi sulle fonti rinnovabili
  • eventuali obblighi BACS e infrastrutture di ricarica
  • verifiche
  • eventuali deroghe
  • documentazione di progetto.

Ed è proprio questo il punto delle Technical Session di Energia Positiva: partire dalla norma e arrivare alla scelta progettuale.

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Sono disponibili gli appuntamenti del 10 e del 23 ottobre 2026.

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L’autrice

Annachiara Castagna

Ingegnera edile specializzata in efficienza energetica, normativa tecnica e innovazione digitale. Da oltre quindici anni traduco la complessità normativa in conoscenza, metodo e strumenti operativi per professionisti e professioniste.

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