La RED III ha modificato il quadro degli obblighi sulle fonti rinnovabili negli edifici, introducendo nuove verifiche anche per interventi che fino a oggi erano spesso esclusi dagli obblighi FER.
Ma prima ancora di chiedersi quale percentuale di energia rinnovabile debba essere garantita, è necessario inquadrare correttamente il progetto.
Nella prima Technical Session di EnergIA Positiva dedicata alla RED III siamo partiti proprio da qui: dalle regole operative che servono per capire quale disciplina applicare.
Strumenti RED III
Dalla norma al progetto: scegli lo strumento che ti aiuta a capire e applicare la RED III.
Le tre domande da fare prima del calcolo
Per individuare correttamente gli obblighi sulle fonti rinnovabili servono tre informazioni.
1. Qual è la tipologia di intervento?
Nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo o secondo livello, riqualificazione energetica o intervento sull’impianto non conducono agli stessi obblighi.
Particolare attenzione va posta alla classificazione degli interventi impiantistici: la semplice sostituzione del generatore non equivale automaticamente alla riqualificazione dell’impianto termico.
2. Dove si trova l’edificio?
La disciplina non è identica su tutto il territorio nazionale.
Al quadro nazionale definito dal D.Lgs. 5/2026 si affiancano infatti discipline regionali specifiche, in particolare in Lombardia ed Emilia-Romagna.
Il luogo dell’intervento diventa quindi una delle prime informazioni da verificare.
3. Qual è la data di riferimento?
Il riferimento non è genericamente la data in cui viene redatto il progetto, ma la data di richiesta del titolo abilitativo, quando previsto.
Nella Technical Session abbiamo analizzato in particolare tre date da tenere presenti: 3 giugno 2026, 3 agosto 2026 e 1° gennaio 2027, distinguendo il quadro nazionale da quello lombardo.
La novità: gli obblighi arrivano anche sugli interventi “minori”
Uno degli effetti più importanti del nuovo quadro normativo riguarda interventi che in precedenza potevano non comportare obblighi significativi sulle fonti rinnovabili.
È il caso, ad esempio, della ristrutturazione importante di secondo livello e di alcuni interventi sull’impianto, per i quali entra in gioco la quota del 15% riferita ai fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento.
Ed è proprio qui che diventa fondamentale non fermarsi al numero.
Quando leggiamo una percentuale di rinnovabili dobbiamo sempre chiederci:
15%, 40%, 60%… di cosa?
La normativa utilizza infatti grandezze differenti a seconda dell’obbligo: quota relativa alla sola acqua calda sanitaria, quota riferita a riscaldamento, raffrescamento e ACS oppure quota riferita ai soli servizi di riscaldamento e raffrescamento.
Confondere il denominatore significa sbagliare il calcolo anche quando la percentuale utilizzata è corretta.
Non c’è soltanto la quota rinnovabile
Durante la Technical Session abbiamo affrontato anche l’obbligo relativo alla potenza elettrica minima da fonte rinnovabile da installare.
Parliamo spesso, per semplicità, di fotovoltaico, ma la prescrizione riguarda più correttamente la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Anche in questo caso la classificazione dell’intervento e la corretta determinazione della superficie di riferimento sono determinanti.
E se l’obbligo non può essere rispettato?
Il D.Lgs. 5/2026 disciplina anche le condizioni nelle quali è possibile ricorrere a una deroga.
Non è però sufficiente dichiarare che una determinata soluzione non è realizzabile.
L’impossibilità tecnica deve essere dimostrata valutando le possibili alternative; la non convenienza economica richiede invece una valutazione economica strutturata.
La deroga diventa quindi una vera scelta progettuale, da motivare e documentare tecnicamente.
Rivedi la Technical Session
Nel video trovi l’inquadramento completo, gli schemi utilizzati durante l’incontro e le risposte ad alcuni casi applicativi portati direttamente dai professionisti.
Scarica le slide della Technical Session
Vuoi avere a portata di mano gli schemi utilizzati durante l’incontro?
Ho raccolto nelle slide della Technical Session classificazione degli interventi, date di applicazione, quote rinnovabili, differenze territoriali e schemi di calcolo.
Puoi scaricarle gratuitamente e conservarle come materiale di consultazione.
Alcune delle domande affrontate durante la diretta
Nella parte finale della Technical Session siamo passati dalla regola ai casi concreti.
Tra le domande affrontate:
Come si determina la potenza minima da fonte rinnovabile quando l’intervento riguarda un appartamento in condominio?
Il punto di partenza resta l’edificio e la superficie di riferimento prevista dalla disciplina, non semplicemente la superficie dell’appartamento.
Cosa succede invece quando si installa un impianto termico in un edificio che ne era completamente sprovvisto?
È uno dei casi nei quali una risposta automatica “sì/no” rischia di essere fuorviante: occorre prima inquadrare l’intervento nel suo complesso, considerando anche eventuale recupero dell’edificio, cambio di destinazione d’uso e disciplina regionale applicabile.
Ed è proprio questo il metodo che voglio portare nelle Technical Session di EnergIA Positiva: non imparare una percentuale, ma capire quale regola applicare al progetto.
Continua ad approfondire la RED III
La Technical Session è solo il punto di partenza.
Nel RED III Lab trovi strumenti gratuiti, approfondimenti tecnici e percorsi dedicati per passare dalla lettura della norma alla sua applicazione concreta nel progetto.
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