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Punto di ricarica Tipo A o Tipo B: qual è la differenza?

Punto di ricarica Tipo A o Tipo B: che differenza c’è? Nel DM 28 ottobre 2025 sui Requisiti Minimi compaiono due definizioni che vale la pena conoscere: punto di ricarica di Tipologia A e…

Punto di ricarica Tipo A o Tipo B: qual è la differenza?

Punto di ricarica Tipo A o Tipo B: che differenza c’è?

Nel DM 28 ottobre 2025 sui Requisiti Minimi compaiono due definizioni che vale la pena conoscere: punto di ricarica di Tipologia A e sistema di ricarica di Tipologia B.

La differenza non riguarda soltanto la potenza. Cambiano anche modalità di ricarica e caratteristiche del sistema.

In breve: Tipo A = corrente alternata, almeno 7,4 kW; Tipo B = corrente continua, almeno 50 kW.

Ma c’è un altro aspetto interessante: in alcuni casi il decreto consente anche equivalenze tra A e B.

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Cos’è un punto di ricarica di Tipologia A?

Il punto di ricarica di Tipologia A deve avere:

potenza nominale ≥ 7,4 kW
almeno 32 A per ogni singola fase

Si tratta quindi di un punto di ricarica in corrente alternata (AC).

Cos’è un punto di ricarica di Tipologia B?

La Tipologia B identifica invece un sistema di ricarica:

in corrente continua (DC)
con potenza nominale ≥ 50 kW

Non cambia quindi soltanto la potenza: cambia anche la tecnologia di ricarica.

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Quanti punti A e B bisogna installare?

Non esiste un numero valido per tutti gli edifici.

Il DM 28 ottobre 2025 differenzia gli obblighi considerando diversi elementi:

  • destinazione d’uso dell’edificio;
  • nuova costruzione, ristrutturazione importante o edificio esistente;
  • numero di posti auto;
  • parcheggio interno o adiacente all’edificio;
  • accesso pubblico o privato al parcheggio.

Per gli edifici non residenziali, in particolare, il decreto dedica tabelle differenti ai parcheggi ad accesso pubblico e a quelli ad accesso privato.

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È quindi necessario prima inquadrare correttamente edificio, intervento e parcheggio e solo dopo determinare numero e tipologia dei punti di ricarica.

Un punto B può sostituire più punti A?

Sì. Ed è probabilmente uno degli aspetti più interessanti del nuovo decreto.

Il DM prevede alcune equivalenze tra sistemi di ricarica.

Ad esempio:

10 punti di Tipologia A possono essere sostituiti da 1 sistema di Tipologia B.

Sono inoltre previste equivalenze con sistemi di ricarica ultraveloce:

2 sistemi B → 1 sistema ≥ 150 kW

4 sistemi B → 1 sistema ≥ 350 kW

Per i soli edifici con posti auto ad accesso privato è prevista anche la possibilità, alle condizioni indicate dal decreto, di installare 10 punti di Tipologia A in luogo di un sistema di Tipologia B.

Attenzione però a un dettaglio importante: le alternative previste dal decreto non possono essere utilizzate in maniera sequenziale. Non posso quindi effettuare una prima sostituzione e utilizzare nuovamente il risultato ottenuto per applicare una seconda equivalenza.

Tipo A o Tipo B: cosa devo controllare nella Legge 10?

La domanda corretta non è semplicemente:

“Devo mettere le colonnine?”

Bisogna verificare:

quale obbligo si applica, quanti punti sono richiesti e di quale tipologia devono essere.

La mobilità elettrica entra così sempre più direttamente nella progettazione energetica dell’edificio.

Ed è un altro elemento che oggi deve essere verificato prima di considerare conclusa una relazione tecnica.

In sintesi

TIPO A
Corrente alternata (AC)
Pn ≥ 7,4 kW
almeno 32 A per ogni singola fase

TIPO B
Corrente continua (DC)
Pn ≥ 50 kW

Il numero richiesto dipende dal caso specifico.

Riferimento: DM 28 ottobre 2025, Allegato 1, Capitolo 6 – Integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.


Punti di ricarica Tipo A e Tipo B: cosa cambia con il DM Requisiti Minimi 2025

Quando parliamo di colonnine di ricarica negli edifici, non basta chiedersi quante ne servono.

Il DM 28 ottobre 2025 sui Requisiti Minimi, in vigore dal 3 giugno 2026, distingue infatti i punti di ricarica in Tipologia A e Tipologia B.

Una distinzione importante soprattutto quando dobbiamo verificare gli obblighi all’interno della progettazione energetica e della relazione tecnica ex Legge 10.

Cos’è un punto di ricarica di Tipologia A?

Il punto di ricarica di Tipologia A deve avere:

potenza nominale ≥ 7,4 kW
almeno 32 A per ogni singola fase

Si tratta quindi di un punto di ricarica in corrente alternata (AC).

Cos’è un punto di ricarica di Tipologia B?

La Tipologia B identifica invece un sistema di ricarica:

in corrente continua (DC)
con potenza nominale ≥ 50 kW

Non cambia quindi soltanto la potenza: cambia anche la tecnologia di ricarica.

Quanti punti A e B bisogna installare?

Non esiste un numero valido per tutti gli edifici.

Il DM 28 ottobre 2025 differenzia gli obblighi considerando diversi elementi:

  • destinazione d’uso dell’edificio;
  • nuova costruzione, ristrutturazione importante o edificio esistente;
  • numero di posti auto;
  • parcheggio interno o adiacente all’edificio;
  • accesso pubblico o privato al parcheggio.

Per gli edifici non residenziali, in particolare, il decreto dedica tabelle differenti ai parcheggi ad accesso pubblico e a quelli ad accesso privato.

È quindi necessario prima inquadrare correttamente edificio, intervento e parcheggio e solo dopo determinare numero e tipologia dei punti di ricarica.

Un punto B può sostituire più punti A?

Sì. Il DM prevede alcune equivalenze tra sistemi di ricarica.

Ad esempio:

10 punti di Tipologia A possono essere sostituiti da 1 sistema di Tipologia B.

Sono inoltre previste equivalenze con sistemi di ricarica ultraveloce:

2 sistemi B = 1 sistema ≥ 150 kW

4 sistemi B = 1 sistema ≥ 350 kW

Per i soli edifici con posti auto ad accesso privato è prevista anche, alle condizioni stabilite dal decreto, la possibilità di installare 10 punti di Tipologia A in luogo di un sistema di Tipologia B.

Attenzione però: le alternative previste dal decreto non possono essere utilizzate in maniera sequenziale.

Tipo A o Tipo B: cosa devo controllare nella Legge 10?

La domanda corretta non è semplicemente:

“Devo mettere le colonnine?”

Bisogna verificare:

quale obbligo si applica, quanti punti sono richiesti e di quale tipologia devono essere.

La mobilità elettrica entra così direttamente nella progettazione energetica dell’edificio.

Ed è un altro elemento da verificare prima di considerare conclusa una relazione tecnica.

In sintesi

TIPO A
Corrente alternata (AC)
Pn ≥ 7,4 kW
Almeno 32 A per ogni singola fase

TIPO B
Corrente continua (DC)
Pn ≥ 50 kW

Il numero richiesto dipende dal caso specifico.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra un punto di ricarica Tipo A e Tipo B?

La differenza riguarda innanzitutto potenza e modalità di ricarica. Il punto di Tipologia A è in corrente alternata e ha potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, con almeno 32 A per ogni singola fase. Il sistema di Tipologia B utilizza invece la corrente continua e ha potenza nominale almeno pari a 50 kW.

Un punto di ricarica Tipo B può sostituire 10 punti Tipo A?

Sì, nei casi e secondo le condizioni previste dal DM 28 ottobre 2025. Il decreto ammette l’equivalenza tra 10 punti di Tipologia A e un sistema di Tipologia B. Le equivalenze previste non possono però essere applicate in sequenza.

Quante colonnine devo prevedere nella Legge 10?

Non esiste un numero unico. Il numero e la tipologia dei punti di ricarica dipendono dalla destinazione d’uso dell’edificio, dal tipo di intervento, dal numero di posti auto, dalle caratteristiche del parcheggio e, nei casi previsti, dal fatto che questo sia ad accesso pubblico o privato.

Gli obblighi sulle colonnine riguardano solo gli edifici nuovi?

No. La disciplina riguarda, con prescrizioni differenti, nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e determinate categorie di edifici esistenti. Per questo la verifica deve partire sempre dall’inquadramento dell’intervento.

Predisposizione alla ricarica e installazione della colonnina sono la stessa cosa?

No. La predisposizione delle infrastrutture di canalizzazione serve a rendere possibile la futura installazione dei punti di ricarica. L’obbligo di predisporre un posto auto non coincide quindi necessariamente con l’obbligo di installarvi immediatamente un punto di ricarica.

Il parcheggio deve essere necessariamente interno all’edificio?

No. La normativa considera, al ricorrere delle condizioni previste, anche i parcheggi adiacenti agli edifici. Proprio per questo, prima di applicare le soglie numeriche, bisogna verificare se il parcheggio rientra nella definizione rilevante per il caso considerato.

Riferimento normativo: DM 28 ottobre 2025, Allegato 1, Capitolo 6 – Integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.

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Annachiara Castagna

Ingegnera edile specializzata in efficienza energetica, normativa tecnica e innovazione digitale. Da oltre quindici anni traduco la complessità normativa in conoscenza, metodo e strumenti operativi per professionisti e professioniste.

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