Rinnovabili

RED III: cos’è, cosa prevede e cosa cambia con il D.Lgs. 5/2026

La Direttiva RED III modifica la disciplina europea sulle fonti rinnovabili e viene recepita in Italia dal D.Lgs. 5/2026. Vediamo che cos’è, quali obiettivi introduce e quali conseguenze produce per edifici, impianti, mobilità, industria…

La Direttiva RED III modifica la disciplina europea sulle fonti rinnovabili e viene recepita in Italia dal D.Lgs. 5/2026. Vediamo che cos’è, quali obiettivi introduce e quali conseguenze produce per edifici, impianti, mobilità, industria e progettazione energetica.

RED III: cos’è, cosa prevede e cosa cambia con il D.Lgs. 5/2026

La RED III è la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 18 ottobre 2023 per accelerare la diffusione dell’energia da fonti rinnovabili nell’Unione europea.

Non si tratta di una direttiva completamente nuova e autonoma. La RED III modifica in modo sostanziale la precedente Direttiva (UE) 2018/2001, conosciuta come RED II, interviene sul Regolamento (UE) 2018/1999 relativo alla governance dell’Unione dell’energia e modifica la disciplina europea riguardante la qualità dei carburanti.

In Italia la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 4 febbraio 2026. Il decreto modifica soprattutto il D.Lgs. 199/2021, che continua a costituire il principale riferimento nazionale in materia di promozione dell’energia da fonti rinnovabili. (Gazzetta Ufficiale)

La RED III non riguarda quindi soltanto la costruzione di nuovi impianti rinnovabili. Le sue disposizioni interessano anche gli edifici, la produzione di calore e freddo, i sistemi di accumulo, le pompe di calore, le infrastrutture di ricarica, i trasporti, l’industria, i combustibili rinnovabili, i contratti di acquisto dell’energia e le procedure autorizzative.

Che cos’è la RED III

RED è l’acronimo di Renewable Energy Directive, cioè Direttiva sulle energie rinnovabili. La denominazione RED III viene utilizzata per identificare la terza grande evoluzione della disciplina europea dedicata alla promozione delle fonti rinnovabili.

La direttiva nasce dalla necessità di aumentare più rapidamente la produzione e l’utilizzo di energia rinnovabile nei diversi settori dell’economia europea. La transizione energetica non viene più considerata esclusivamente come uno strumento ambientale, ma anche come una componente della sicurezza energetica, della competitività industriale e della riduzione della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili.

La RED III eleva al 42,5% entro il 2030 l’obiettivo vincolante europeo relativo alla quota di energia rinnovabile sul consumo finale lordo. Gli Stati membri devono inoltre impegnarsi collettivamente per raggiungere il 45%. Il nuovo obiettivo sostituisce il precedente valore del 32% previsto dalla RED II. (EUR-Lex)

La direttiva traduce questo obiettivo generale in misure settoriali riguardanti, tra gli altri ambiti, edifici, riscaldamento e raffrescamento, industria, trasporti, biocarburanti, idrogeno rinnovabile e procedure per l’autorizzazione degli impianti.

Perché è stata introdotta

L’innalzamento degli obiettivi climatici europei ha reso insufficiente la velocità di crescita delle fonti rinnovabili prevista dalla disciplina precedente.

La RED III si inserisce nel quadro del Green Deal europeo, del pacchetto “Fit for 55” e del piano REPowerEU. La crisi energetica e la necessità di ridurre la dipendenza europea dalle fonti fossili importate hanno ulteriormente accelerato la revisione della direttiva.

L’obiettivo non consiste soltanto nel realizzare più impianti fotovoltaici o eolici. La direttiva punta a integrare le energie rinnovabili nel funzionamento complessivo del sistema energetico, aumentando l’elettrificazione dei consumi, la flessibilità delle reti, la diffusione degli accumuli e la capacità degli utenti di adattare i consumi alla disponibilità di energia rinnovabile. (EUR-Lex)

Per raggiungere questi risultati, la RED III interviene anche sulle procedure amministrative. Introduce una pianificazione coordinata delle aree necessarie allo sviluppo delle rinnovabili e prevede la designazione delle cosiddette zone di accelerazione, nelle quali le procedure autorizzative possono essere più rapide, nel rispetto delle condizioni ambientali stabilite dalla direttiva. (EUR-Lex)

Come è stata recepita in Italia

Il recepimento italiano è avvenuto attraverso il D.Lgs. 5/2026.

Il decreto non sostituisce integralmente il D.Lgs. 199/2021, ma lo modifica e lo integra. Per comprendere correttamente la disciplina vigente non è quindi sufficiente leggere il solo decreto del 2026: occorre consultare il testo aggiornato e coordinato del D.Lgs. 199/2021.

Il decreto interviene anche su altre disposizioni nazionali, adeguando la normativa italiana ai nuovi obiettivi e alle nuove definizioni europee. Questo meccanismo rende la lettura particolarmente complessa, perché molte novità sono formulate come sostituzioni, integrazioni o abrogazioni di singoli articoli e commi già esistenti.

È proprio questa la ragione per cui la RED III non può essere affrontata limitandosi a un elenco delle modifiche. Occorre ricostruire il testo vigente, comprendere il rapporto tra le diverse disposizioni e valutare le conseguenze tecniche di ciascuna modifica.

Quando entra in vigore il D.Lgs. 5/2026

Il D.Lgs. 5/2026 è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Gazzetta Ufficiale)

Questa data, tuttavia, non deve essere confusa con la decorrenza di tutte le singole disposizioni.

Il decreto contiene numerosi termini differiti. Alcuni obblighi si applicano dalla data di entrata in vigore, altri richiedono l’adozione di provvedimenti attuativi e altri ancora diventano operativi dopo 120 o 180 giorni.

Per gli edifici assume particolare importanza il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore. Le nuove disposizioni si applicano ai progetti di edifici di nuova costruzione, alle ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti e agli interventi di ristrutturazione degli impianti termici per i quali la richiesta del titolo edilizio viene presentata dopo tale termine, quando gli obblighi risultano tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili. Il termine cade il 3 agosto 2026.

La verifica della data applicabile deve quindi essere effettuata disposizione per disposizione. Non è corretto affermare genericamente che l’intero decreto “entra in vigore” il 3 agosto.

Quali sono le principali novità della RED III

La RED III amplia e rafforza la disciplina europea sulle fonti rinnovabili. Le principali novità riguardano:

  • l’aumento dell’obiettivo europeo di energia rinnovabile al 42,5% entro il 2030, con l’ambizione collettiva di raggiungere il 45%;
  • nuovi obiettivi settoriali per edifici, riscaldamento e raffrescamento, industria e trasporti;
  • la semplificazione e l’accelerazione delle procedure autorizzative;
  • la pianificazione delle aree necessarie allo sviluppo degli impianti e l’introduzione delle zone di accelerazione;
  • nuove definizioni relative a sistemi di accumulo, ricarica intelligente e bidirezionale, combustibili rinnovabili, tecnologie innovative e contratti energetici;
  • una maggiore attenzione alle pompe di calore, all’elettrificazione dei consumi e alla gestione flessibile dell’energia;
  • il rafforzamento dei Power Purchase Agreement, cioè dei contratti di acquisto a lungo termine dell’energia rinnovabile;
  • nuovi criteri per la sostenibilità della biomassa e dei combustibili;
  • misure dedicate ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, tra cui l’idrogeno rinnovabile;
  • un maggiore collegamento tra produzione rinnovabile, reti, sistemi di accumulo e domanda energetica.

Non tutte queste modifiche producono un effetto immediato sulla progettazione degli edifici, ma tutte contribuiscono a modificare il sistema nel quale gli edifici e gli impianti dovranno essere progettati e gestiti.

Cosa cambia per gli edifici

Uno degli aspetti più rilevanti per progettisti e certificatori energetici riguarda l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.

La direttiva richiede agli Stati membri di prevedere livelli minimi di energia rinnovabile prodotta in sito, nelle vicinanze o prelevata dalla rete negli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante o al rinnovo dell’impianto di riscaldamento, quando ciò sia tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. (EUR-Lex)

Il D.Lgs. 5/2026 modifica conseguentemente la disciplina italiana degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. La novità più significativa non consiste soltanto nell’aggiornamento delle percentuali, ma anche nell’estensione dell’attenzione agli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.

Per i titoli edilizi richiesti dal 3 agosto 2026 occorrerà quindi verificare attentamente:

  • la tipologia dell’intervento;
  • i consumi energetici interessati;
  • le quote di copertura mediante fonti rinnovabili;
  • le eventuali condizioni di impossibilità tecnica, economica o funzionale;
  • le prescrizioni nazionali e regionali applicabili;
  • la documentazione da inserire nella Relazione Tecnica ex Legge 10.

Il dettaglio degli obblighi sarà analizzato in uno specifico approfondimento del RED III Lab.

Cosa cambia per gli impianti

La RED III rafforza il ruolo delle tecnologie che consentono di utilizzare l’energia rinnovabile in modo flessibile e coordinato.

Assumono maggiore importanza:

  • le pompe di calore;
  • i sistemi di accumulo elettrico e termico;
  • la gestione intelligente dei consumi;
  • la ricarica intelligente e bidirezionale dei veicoli elettrici;
  • i contatori intelligenti;
  • l’integrazione tra produzione, rete e domanda;
  • il recupero del calore e del freddo di scarto;
  • le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

La direttiva prevede inoltre procedure autorizzative più brevi per determinate tecnologie, comprese le pompe di calore, gli impianti solari, il repowering degli impianti esistenti e i sistemi di accumulo co-ubicati. (EUR-Lex)

Per chi progetta, la conseguenza è un cambiamento di prospettiva. L’impianto non viene più considerato soltanto sulla base della sua efficienza nominale, ma anche per la sua capacità di interagire con la produzione rinnovabile, con la rete e con i segnali energetici disponibili.

Cosa cambia per la mobilità elettrica

La RED III introduce e consolida concetti come la ricarica intelligente e la ricarica bidirezionale.

La ricarica intelligente consente di modulare il prelievo del veicolo elettrico in funzione di fattori come il prezzo dell’energia, la disponibilità di produzione rinnovabile o le condizioni della rete. La ricarica bidirezionale permette invece al veicolo non soltanto di prelevare energia, ma anche di restituirla alla rete o all’edificio.

Il veicolo elettrico può quindi trasformarsi in una risorsa di flessibilità, contribuendo all’autoconsumo dell’energia fotovoltaica, alla riduzione dei picchi di potenza e ai servizi per il sistema elettrico.

Questi temi dovranno essere letti insieme alle disposizioni nazionali sulle infrastrutture di ricarica negli edifici e agli obblighi introdotti dalla normativa sulla prestazione energetica.

Cosa cambia per l’industria

La direttiva introduce nuovi obiettivi per l’impiego delle energie rinnovabili nell’industria e promuove l’utilizzo di combustibili rinnovabili di origine non biologica nei settori difficili da elettrificare.

Tra questi combustibili rientrano gli RFNBO, categoria nella quale assume particolare importanza l’idrogeno prodotto utilizzando energia elettrica rinnovabile nel rispetto dei criteri europei.

La RED III favorisce inoltre l’elettrificazione dei processi, l’efficienza energetica, il recupero del calore di scarto e la stipula di contratti PPA per garantire forniture rinnovabili a lungo termine.

Per le imprese, la transizione energetica diventa quindi una questione non soltanto ambientale, ma anche contrattuale, organizzativa e strategica.

Cosa sono i PPA e perché diventano importanti

I Power Purchase Agreement sono contratti mediante i quali un produttore e un acquirente definiscono la compravendita di energia, generalmente rinnovabile, per un periodo medio-lungo.

Questi contratti possono contribuire a stabilizzare il prezzo dell’energia per l’acquirente e a garantire al produttore una maggiore prevedibilità dei ricavi. La RED III chiede agli Stati membri di rimuovere gli ostacoli ingiustificati alla loro diffusione e di agevolarne l’utilizzo, soprattutto da parte delle imprese.

Il PPA diventa quindi uno degli strumenti attraverso i quali gli obiettivi europei sulle rinnovabili si traducono in decisioni economiche concrete.

Cosa sono le zone di accelerazione

Le zone di accelerazione sono aree individuate attraverso una specifica attività di pianificazione nelle quali lo sviluppo di determinate tecnologie rinnovabili può essere considerato particolarmente adatto.

La loro individuazione deve tenere conto della disponibilità delle risorse energetiche, delle infrastrutture, degli impatti ambientali e delle esigenze di tutela del territorio.

All’interno di queste aree possono essere applicate procedure autorizzative più rapide, perché una parte delle valutazioni ambientali viene anticipata alla fase di pianificazione. Non si tratta, quindi, di aree prive di controlli, ma di aree nelle quali la compatibilità viene valutata preventivamente attraverso un processo coordinato. (EUR-Lex)

Chi è interessato dalla RED III

La RED III interessa una platea molto ampia.

Per progettisti, certificatori energetici e termotecnici, le conseguenze riguardano soprattutto gli obblighi negli edifici, le fonti rinnovabili, le pompe di calore, i sistemi di accumulo e la Relazione Tecnica.

Per le imprese e gli energy manager assumono particolare importanza i PPA, gli obiettivi industriali, l’elettrificazione e l’impiego dei combustibili rinnovabili.

Per gli enti pubblici rilevano gli obblighi relativi agli edifici pubblici, alla pianificazione territoriale, alle autorizzazioni e all’acquisto di energia.

Per i produttori e gli operatori energetici cambiano invece le regole riguardanti accesso al mercato, autorizzazioni, sostenibilità, tracciabilità e integrazione con le reti.

La RED III modifica la Legge 10?

La RED III non modifica direttamente la Legge 10/1991 nel suo impianto generale, ma modifica gli obblighi tecnici che devono essere verificati e documentati nella Relazione Tecnica.

Quando un progetto rientra nel nuovo campo di applicazione, la relazione dovrà dimostrare il rispetto delle quote di energia rinnovabile e motivare le eventuali deroghe previste dalla normativa.

L’effetto operativo sulla Legge 10 è quindi concreto: cambia il contenuto delle verifiche, cambiano alcuni dati da raccogliere e diventa ancora più importante distinguere la data di entrata in vigore del decreto dalla data di applicazione dei nuovi obblighi agli edifici.

La RED III modifica l’APE?

La direttiva RED III non sostituisce la disciplina dell’Attestato di Prestazione Energetica e non introduce un nuovo modello di APE.

Le modifiche al sistema energetico degli edifici possono tuttavia incidere indirettamente sull’attività di certificazione. Una maggiore diffusione di fonti rinnovabili, pompe di calore, accumuli, sistemi intelligenti e infrastrutture di ricarica richiede che il certificatore o la certificatrice sappiano individuare correttamente gli impianti presenti e rappresentarli nel modello energetico.

La relazione tra RED III e certificazione energetica deve inoltre essere coordinata con la revisione della Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, cioè la EPBD.

RED III e D.Lgs. 5/2026 sono la stessa cosa?

No.

La RED III è la direttiva europea che stabilisce gli obiettivi e le disposizioni che gli Stati membri devono recepire.

Il D.Lgs. 5/2026 è il provvedimento con il quale l’Italia ha dato attuazione alla direttiva, modificando la normativa nazionale.

La distinzione è importante perché la direttiva rappresenta la fonte europea, mentre per l’applicazione concreta in Italia occorre leggere il decreto di recepimento e il testo vigente delle norme da esso modificate.

Qual è il riferimento normativo da utilizzare nei progetti

Per i progetti italiani non è sufficiente citare genericamente la Direttiva RED III.

Occorre individuare la disposizione nazionale applicabile, verificare il testo aggiornato del D.Lgs. 199/2021 e coordinare gli obblighi con la normativa nazionale e regionale sulla prestazione energetica degli edifici.

Il riferimento da riportare nella documentazione dipenderà dalla verifica effettuata: integrazione delle fonti rinnovabili, impianti, infrastrutture di ricarica, procedura autorizzativa o altra disposizione specifica.

Come orientarsi nella nuova normativa

Il D.Lgs. 5/2026 contiene un numero elevato di modifiche e coinvolge ambiti molto diversi. Per affrontarlo correttamente conviene procedere per livelli.

Prima occorre comprendere il quadro europeo e il rapporto tra RED II e RED III. Successivamente bisogna ricostruire le modifiche introdotte nel D.Lgs. 199/2021. Infine è necessario individuare le sole disposizioni che incidono sullo specifico progetto o sull’attività professionale svolta.

All’interno del RED III Lab troverai progressivamente:

  • il decreto spiegato articolo per articolo;
  • il glossario delle nuove definizioni;
  • gli approfondimenti sugli edifici e sulla Relazione Tecnica;
  • le novità per impianti, accumuli e mobilità elettrica;
  • casi pratici e FAQ;
  • checklist, tabelle e strumenti interattivi.

In sintesi

La RED III rafforza gli obiettivi europei sulle energie rinnovabili e amplia il campo di intervento della normativa.

Non riguarda soltanto la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili, ma anche il modo in cui questa energia viene integrata negli edifici, negli impianti, nell’industria, nei trasporti e nelle reti.

In Italia il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. 5/2026, entrato in vigore il 4 febbraio 2026. Per gli obblighi relativi agli edifici è però essenziale verificare il termine dei 180 giorni e la data di richiesta del titolo edilizio, perché il 3 agosto 2026 rappresenta una decorrenza operativa decisiva per numerosi progetti. (Gazzetta Ufficiale)

Comprendere questa distinzione è il primo passo per applicare correttamente la nuova normativa.

Domande frequenti sulla RED III

Quando è entrata in vigore la RED III in Italia?

Il D.Lgs. 5/2026 è entrato in vigore il 4 febbraio 2026. Alcune disposizioni prevedono però termini differiti o richiedono provvedimenti attuativi. (Gazzetta Ufficiale)

Perché si parla del 3 agosto 2026?

Il 3 agosto 2026 corrisponde ai 180 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto. Da questa data assumono efficacia, per i nuovi titoli edilizi, alcune modifiche relative agli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.

La RED III sostituisce la RED II?

No. La Direttiva (UE) 2023/2413 modifica la Direttiva (UE) 2018/2001, senza sostituirla integralmente.

Qual è l’obiettivo europeo sulle energie rinnovabili al 2030?

L’obiettivo vincolante è pari ad almeno il 42,5% del consumo finale lordo di energia dell’Unione, con l’ambizione collettiva di raggiungere il 45%. (EUR-Lex)

Il D.Lgs. 5/2026 sostituisce il D.Lgs. 199/2021?

No. Lo modifica e lo integra. Per applicare la normativa occorre consultare il testo vigente e coordinato del D.Lgs. 199/2021.

La RED III riguarda anche gli edifici esistenti?

Sì, in particolare quando sono sottoposti a ristrutturazione rilevante o a interventi sull’impianto termico che ricadono nelle condizioni previste dalla normativa.

È già possibile applicare tutte le nuove disposizioni?

Non necessariamente. Alcune sono immediatamente efficaci, altre prevedono termini differiti e altre dipendono da decreti o provvedimenti attuativi.

Fonti normative

Questo approfondimento è stato elaborato sulla base della Direttiva (UE) 2023/2413, del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 e del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 nella versione vigente. (EUR-Lex)


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Annachiara Castagna

Ingegnera edile specializzata in efficienza energetica, normativa tecnica e innovazione digitale. Da oltre quindici anni traduco la complessità normativa in conoscenza, metodo e strumenti operativi per professionisti e professioniste.

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