Dal 3 giugno 2026 entra in vigore il Decreto n. 6437 della Regione Lombardia, che aggiorna il testo unico sull’efficienza energetica degli edifici e recepisce le novità introdotte dal Decreto Requisiti Minimi del 28 ottobre 2025. Cambia il quadro degli obblighi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) per quasi tutte le tipologie di intervento edilizio.
In questo articolo ho cercato di fare chiarezza su cosa si applica dal 3 giugno, cosa cambia dal 3 agosto e cosa arriverà dal 1° gennaio 2027, distinguendo sempre tra Lombardia e resto d’Italia, perché le regole non sono le stesse.
Tre date, tre scenari normativi
Prima di entrare nel dettaglio delle percentuali, vale la pena capire la struttura del cambiamento. Non si tratta di un’unica riforma che entra in vigore tutto insieme: sono tre provvedimenti distinti, con tre date di applicazione diverse.
3 giugno 2026 – Entra in vigore il D.D.U.O. 6437 di Regione Lombardia. Vengono aggiornati i parametri dell’involucro (nuovi valori U, verifica ponti termici) e vengono recepiti nel testo unico regionale anche i nuovi obblighi FER introdotti dal D.Lgs. 5/2026, con efficacia immediata. Per la Lombardia, questa data è già operativa su tutti i fronti.
3 agosto 2026 – A livello nazionale scattano gli obblighi FER della RED III (D.Lgs. 5/2026) per i titoli edilizi presentati dopo questa data. I 180 giorni decorrono dall’entrata in vigore del decreto nazionale, fissata al 4 febbraio 2026. Nel resto d’Italia, prima di agosto gli obblighi FER sulle ristrutturazioni di secondo livello non esistono ancora.
1° gennaio 2027 – La DGR 6153/2026 di Regione Lombardia alza ulteriormente le percentuali per le nuove costruzioni (dal 60% al 65%) e introduce coefficienti K maggiorati per grandi strutture commerciali, logistiche e data center.

Nuova costruzione (inclusa demolizione e ricostruzione)
Questa è la categoria in cui la normativa è più stabile nel breve periodo. Sia in Lombardia che nel resto d’Italia, dal 3 giugno vale già la stessa regola:
- QrW minimo 60%: almeno il 60% del fabbisogno per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere coperto da fonti rinnovabili
- QrHWC minimo 60%: almeno il 60% della somma dei fabbisogni per riscaldamento, raffrescamento e ACS deve essere coperto da FER
Queste percentuali restano invariate anche dopo il 3 agosto. La differenza arriva solo con il 1° gennaio 2027, quando la Lombardia porta entrambe le soglie al 65%, con un ulteriore incremento del 5% per gli edifici pubblici.
Nel resto d’Italia il 60% resta invariato anche nel 2027: è il livello fissato dalla RED III nazionale.
Ristrutturazione importante di primo livello
Qui la Lombardia aveva già anticipato la normativa nazionale. Il vecchio testo unico regionale (D.D.U.O. 18546/2019) prevedeva già il 50% per questa tipologia, e la nuova normativa non fa altro che confermarlo.
In Lombardia, dal 3 giugno 2026:
- QrW minimo 50%
- QrHWC minimo 50%
- Per gli edifici pubblici: ulteriori +5 punti percentuali
Nel resto d’Italia, questo obbligo non si applica fino al 3 agosto, a meno di ricadere nelle ristrutturazioni rilevanti, e quando scatta è fissato al 40% dalla RED III nazionale. Non al 50%.
Ristrutturazione importante di secondo livello (e riqualificazione impianto termico)
Questa è la categoria più rilevante da seguire, perché introduce la novità più significativa rispetto al regime precedente.
Prima del 3 giugno 2026, le ristrutturazioni di secondo livello non erano soggette ad alcun obbligo FER, a meno che non superassero la soglia dei 1.000 mq con intervento integrale sull’involucro (le cosiddette “ristrutturazioni rilevanti”). Dal 3 giugno questa distinzione cade.
In Lombardia, il D.D.U.O. 6437 recepisce integralmente il D.Lgs. 5/2026 già alla sua entrata in vigore regionale. L’obbligo del 15% di QrHC (quota rinnovabile per riscaldamento e raffrescamento) si applica quindi già dal 3 giugno, senza attendere il 3 agosto.
Nel resto d’Italia, lo stesso obbligo del 15% scatta solo per i titoli edilizi presentati dal 3 agosto 2026 in poi. Quindi, chi presenta domanda tra il 3 giugno e il 2 agosto non ha questo obbligo.
Vale la pena ricordare che questa percentuale si calcola sulla somma dei soli fabbisogni di climatizzazione invernale ed estiva, l’acqua calda sanitaria non entra nel computo del secondo livello, a differenza del primo livello e delle nuove costruzioni.
L’obbligo è inoltre soggetto a deroga per impossibilità tecnica, economica o funzionale: il progettista può documentare nella relazione tecnica ex L.10 le ragioni per cui non è fattibile raggiungere la soglia, individuando tutte le opzioni tecnologiche disponibili e motivando perché nessuna è percorribile.
La ristrutturazione rilevante: una definizione che scompare
Il D.Lgs. 5/2026 supera la vecchia distinzione introdotta dal D.Lgs. 199/2021, che assoggettava agli obblighi FER le sole “ristrutturazioni rilevanti”, ovvero interventi su edifici con superficie utile superiore a 1.000 mq con ristrutturazione integrale dell’involucro.
Dal 3 agosto 2026 questa definizione cessa di avere rilevanza pratica ai fini degli obblighi FER. Il perimetro si allarga significativamente: ristrutturazioni di primo livello, secondo livello e interventi sull’impianto termico sono ora tutti soggetti a obblighi, con percentuali differenziate.
La potenza elettrica da rinnovabili: il coefficiente K
Oltre alle quote termiche, la normativa impone l’installazione di impianti fotovoltaici con una potenza minima calcolata come:
P = K × S
dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (proiezione al suolo della copertura, esclusi balconi non coperti) e K è un coefficiente espresso in kW/m².
Fino al 31 dicembre 2026, i valori di K sono:
- K = 0,05 per le nuove costruzioni
- K = 0,025 per le ristrutturazioni importanti
Dal 1° gennaio 2027, la Lombardia introduce valori maggiorati per categorie specifiche:
- K ≥ 0,06 per grandi strutture di vendita e piattaforme logistiche con superficie operativa fino a 3 ettari
- K ≥ 0,08 per piattaforme logistiche con superficie superiore a 3 ettari e per i data center
Nel caso di ampliamenti, il valore di K si applica alla sola proiezione al suolo della parte ampliata.
Il quadro di sintesi
Per chi lavora in Lombardia, il messaggio operativo è semplice: dal 3 giugno si applica già tutto. Non bisogna attendere agosto per il secondo livello, e non bisogna attendere il 2027 per le percentuali sul primo livello, il 50% è già obbligatorio.
Per chi lavora nel resto d’Italia, la data critica è il 3 agosto: da quel giorno le ristrutturazioni di secondo livello e gli interventi sull’impianto termico entrano nell’orbita degli obblighi FER, con la nuova soglia del 15%.
La corretta classificazione dell’intervento, riqualificazione energetica, secondo livello o primo livello, diventa quindi ancora più rilevante, perché cambia radicalmente sia le percentuali da rispettare sia le verifiche da produrre nella relazione tecnica. Il mancato rispetto degli obblighi FER comporta il diniego del titolo edilizio: non è una criticità tecnica risolvibile a posteriori, ma un requisito che va verificato in fase progettuale.
So che non sono concetti semplici. Se hai domande o non hai chiaro qualcosa
Fonti: D.D.U.O. Regione Lombardia n. 6437 del 15 maggio 2026, D.G.R. Lombardia n. 6153 dell’11 maggio 2026, D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2026 (recepimento RED III), D.M. MASE 28 ottobre 2025 (Decreto Requisiti Minimi).