Dopo la prima puntata dell’evento Live sul Bonus Facciate che ha visto la partecipazione di oltre 1200 persone, voglio condividere con voi un personale riassunto, per fare il punto della situazione e allontanare i dubbi iniziali su questo importantissimo bonus al 90%.
1. VALIDITÀ del bonus – 31/12/2020
In questo momento il BONUS FACCIATE riguarda unicamente le spese documentate nell’anno 2020. Significa che non sappiamo se sarà promosso o esteso dal governo anche per il prossimo anno; quindi vale la pena impegnarci da subito per trovare la possibilità di applicarlo il prima possibile.
La detrazione del 90% delle spese sostenute fa parte delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019 pubblicata alla fine di dicembre dello scorso anno), riassunta e riportata nei commi 219 -220.

2. CESSIONE DEL CREDITO
Il BONUS FACCIATE non permette di accedere nè alla cessione del credito nè allo sconto in fattura. Lo sconto in fattura è riservato unicamente ad interventi costituiti come Ristrutturazione importante di primo livello, mentre la cessione del credito è una pratica possibile per Ecobonus e Sismabonus.
Se ci troviamo ad eseguire lavori su un condominio questo punto può essere una delle discriminanti più importanti nella scelta della detrazione più adatta per l’immobile di cui progettiamo i lavori.

3. EDIFICI AMMESSI ALLA DETRAZIONE
Alla detrazione del 90% sono ammessi solo interventi che riguardino edifici ricadenti in Zona A o in Zona B, come previsto dal DM 1444/1968. Possiamo ragionevolmente racchiudere nella Zona A gli edifici in centro storico e in Zona B quelli nelle zone di espansione limitrofe al centro. In generale, per fugare ogni dubbio basta richiedere all’ufficio competente comunale che risponde in considerazione delle informazioni riportate nel proprio Piano di Governo del Territorio.
4. INTERVENTI POSSIBILI
Come si legge chiaramente sul Vademecum ENEA per le detrazioni sulle facciate, sono ammessi all’incentivo gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache sull’intero perimetro esterno o interne visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Appare chiaro come l’incentivo sia legato unicamente a lavori eseguiti sulle strutture opache verticali: non sono ammesse le coperture, i solai su pilotis, le pavimentazioni dei balconi.
Le strutture verticali devono essere appartenenti al perimetro esterno, oppure se interne devono essere visibili da suolo pubblico. Rimangono esclusi quindi i cortili interni chiusi e non visibili dalla strada comunale.

5. LIMITI DI SPESA
Il Bonus Facciate non ha limite di spesa nè limite di detrazione, contrariamente agli altri incentivi come Bonus Casa, Ecobonus e Sismabonus che hanno limiti nella spesa totale ammissibile o nel massimale portabile in detrazione.
Il Bonus Facciate quindi non ha relazione con il numero di unità immobiliari presenti. L’intero ammontare di spesa, fatti salvi i vincoli di ammissibilità del bonus, può essere portato completamente in detrazione.

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